Abbiamo distinto sin dalla prima lezione, un brevetto sul prodotto da un brevetto di procedimento. Abbiamo cioè visto che l’invenzione brevettabile può consistere alternativamente in un brevetto di prodotto tecnico, oppure può consistere in una invenzione relativa alle modalità con le quali si giunge alla realizzazione di un certo prodotto.

È una distinzione creata dall’art 66 del codice propr industriale. È un articolo che ci indica la portata del diritto spettante al titolare del brevetto. Nel caso di brevetto di prodotto, il diritto consiste nel vietare a terzi di produrre, usare, mettere in commercio, vendere, o importare a tali fini il prodotto in questione.

La portata del diritto spettante al titolare è molto ampia, è una esclusiva ai fini di commercializzazione. Vale anche per il brevetto di procedimento: il brevetto conferisce al titolare il diritto di vietare a terzi salvo consenso del titolare di applicare/usare/mettere in commercio/vendere/importare il prodotto direttamente ottenuto con il procedimento in questione.

Il principio che analizziamo ora è il principio di esaurimento comunitario (art 5). È stato introdotto a seguito di un orientamento divenuto costante in materia della giurisprudenza comunitaria. Questo diritto di esclusiva, nelle materie relative alla proprietà industriale, si esauriscono con la prima messa in commercio del prodotto brevettato.

La messa in commercio deve avvenire con il consenso del titolare del brevetto o da parte dello stesso titolare del brevetto. Il principio in questione affronta il problema delle cosiddette importazioni parallele. Ai sensi dell’art 66 il titolare del brevetto ha il diritto di utilizzare/commercializzare e vietare ai terzi l’importazione nei territori coperti da brevetto l’invenzione stessa. È un diritto di esclusiva molto ampio. Il titolare può avere il diritto di vietare a terzi l’importazione dell’invenzione coperta da brevetto.

Però questo principio, che di per sé emergerebbe da questa norma è suscettibile di porsi in contrasto con il principio della libera circolazione delle merci . mettiamo che un titolare di un brevetto abbia in esclusiva il brevetto di un farmaco per l’Italia. Ha una esclusiva per il nostro paese, lo produce e lo mette in commercio con un certo prezzo che finisce ad essere più alto che un altro paese. Il soggetto ha dato la sfruttamento del principio attivo, viene commercializzato in altro stato, un distributore prova a reintrodurlo in Italia lucrando tra il prezzo italiano e quello dell’altro paese.

Qual è il problema? È capire se questo diritto di esclusiva possa arrivare ad imporre il non reingresso nel nostro stato. Qui interviene l’art 5: una volta che il titolare del brevetto abbia immesso volontariamente/legittimamente in commercio un certo brevetto, i suoi diritti (diritti di opporsi ad una commercializzazione) si esauriscono. Non potrà più impedire il reingresso di quel brevetto.

Principio di esaurimento significa che le facoltà spettanti al titolare del brevetto si esauriscono nel momento in cui commercializza il brevetto. Questo principio di esaurimento comunitario deriva da una serie di pronunce.

C’è una eccezione al principio: i diritti del titolare del brevetto on si esauriscono se l’opposizione al reingresso del brevetto avviene per motivi legittimi. Sono in realtà una serie molto limitata di ipotesi che concernono l’alterazione della qualità del bene coperto da brevetto. Se il titolare del brevetto ravvisa che il bene in ingresso nell’ordinamento presso il quale ha ottenuto tutela riguarda un bene che si sia alterato qualitativamente, può impedire il reingresso del bene, ma solo in questo caso.

Ci sono delle considerazioni da fare sui limiti del titolare: da una parte riguardano la procedura con cui si è giunti alla invenzione brevettata, dall’altra riguardano i possibili usi. Quando abbiamo parlato della procedura di brevettazione deve essere inserita una descrizione precisa e devono essere inserite delle rivendicazioni, degli elementi di utilità, i possibili usi della invenzione stessa. Nella domanda deve esser già chiarito uno dei scopi dell’invenzione stessa.

Innanzitutto, dobbiamo dire che, allorché si parlava di brevetto della meccanica, i termini di estensione erano quelli che il brevetto doveva coprire il prodotto o il procedimento comunque ottenuto. Il principio che valeva nel settore della meccanica ci dava l’idea di quanto si estendesse il brevetto. Non aveva rilevanza il procedimento con cui si giungeva all’invenzione stessa.

Cosa diversa, si è affermata quando si è iniziato a brevettare il composto chimici (es prodotti biotecnologici), poiché in questi settori vige il principio opposto: cioè il brevetto copre solamente la singola procedura mediante la quale si è giunti alla invenzione, il principio affermato in materia di biotecnologie. Se leggiamo l’art 81 quater del codice ci dirà che sono brevettabili i materiali biologici isolato dal suo ambiente naturale o prodotto tramite un procedimento tecnico. Il prodotto può essere brevettato solo in relazione alla singola procedura mediante alla quale si è giunta all’invenzione.

C’è un’altra considerazione da fare, che riguarda i possibili usi. Ci deve essere la rivendicazione nel brevetto, cioè i possibili usi per cui si richiede tutela. L’indicazione di un possibile uso è divenuta una delle richieste che si fanno in sede di brevettazione. Si ritiene che i motivi e gli scopi debbano essere sempre indicati nella rivendicazione, e ciò perché ci si è accorti perché una invenzione può avere tantissimi usi diversi.

Per esempio, nell’invenzione di traslazione, colui che ha brevettato l’invenzione per uso differente, non dovrà chiedere la licenza e non sarà dipendente dal precedente brevetto. Non è tributario del precedente inventore, non sarà dipendente dalla precedente invenzione. Il nuovo uso differenzia una invenzione da un’altra, ecco perché la rivendicazione è necessaria.

Sempre a proposito di usi c’è una differenza tra usi consentiti dell’invenzione e gli usi vietati. Vi sono alcune possibili forme di utilizzo dell’invenzione che sono comunque consentite ai soggetti terzi. Gli usi consentiti sono presi in considerazione dall’art 68 del codice della propr industriale. Questo articolo considera 4 ipotesi di usi consentiti.

La norma dice che è consentito l’uso per fini privati dell’invenzione. È un uso che non è fatto per i fini di commercializzazione; ci sono poi degli usi che riguardano la sperimentazione dell’invenzione coperta da brevetto ai fini della successiva emissione in commercio della invenzione brevettata al termine del brevetto. In questo caso l’uso sperimentale viene consentito ad esempio per i prodotti farmaceutici nell’anno precedente all’esaurirsi del brevetto. Lo stesso vale per i piccoli quantitativi di ad es farmaci/ principi attivi da utilizzare per realizzare dei preparati all’interno delle singole farmacie.

La quarta ipotesi di utilizzo lecito del brevetto altrui è quella del preuso. Colui che ha utilizzato nei 12 mesi precedenti la domanda di brevetto, una invenzione poi brevettata, può continuare ad utilizzare la stessa. Questo preuso, in realtà, si può porre in contrasto con il principio della novità. L’art 68 ci dice che il preutente può continuare ad usare quella invenzione. Per tutto il resto, i diritti sul brevetto spettano esclusivamente al titolare.

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