I diritti patrimoniali nascenti dall’invenzione si estinguono per decorso del termine o anche prima per il verificarsi delle seguenti cause di decadenza: a) mancata attuazione dell’invenzione. La mancata attuazione dell’invenzione entro i termini fissati (3 anni per le invenzioni vere e proprie, un anno per i modelli di utilità e per i modelli e disegni) comporta l’obbligo dell’inventore a concedere a chi ne fa richiesta la licenza obbligatoria per l’uso non esclusivo dell’invenzione. Il brevetto decade se entro due anni dalla concessione della licenza obbligatoria non viene attuato. B) mancato pagamento del diritto annuale di brevetto entro sei mesi per le invenzioni vere e proprie.

Azioni a tutela del diritto di brevetto e dei diritti di proprietà industriale.

L’azione concessa a tutela del diritto di brevetto è detta azione di contraffazione che può essere esercitata in sede civile e penale. Il codice della proprietà industriale prevede una disciplina unificata per l’azione di contraffazione e per le altre azioni stabilite a tutela dei singoli diritti di proprietà industriale. Con l’azione di contraffazione il titolare di brevetto ( o chi ha diritti reali su di esso) è legittimato ad agire in giudizio contro il terzo che senza autorizzazione fa uso dell’invenzione brevettata. Il giudizio di contraffazione è affidato all’autorità giudiziaria ordinaria e si svolge davanti al giudice territorialmente competente.

L’onere di provare la contraffazione spetta al titolare del brevetto. Con la sentenza che accerta la contraffazione il giudice può disporre a carico del soccombente le seguenti sanzioni: a) inbitoria che consiste nell’ordine al contraffattore di cessare l’attività illecita b) la rimozione, distruzione o assegnazione in proprietà dei prodotti brevettati o dei mezzi usati per la contraffazione c) il risarcimento del danno d) la pubblicazione della sentenza e) la condanna in futuro che consiste nella liquidazione di una somma che il contraffattore dovrà versare nell’ipotesi di mancata cessazione o successiva ripresa dell’attività illecita.

La tutela del diritto di privativa può attuarsi anche al di fuori dei confini dello stato, nel territorio degli stati aderenti all’Unione di Parigi per la tutela della proprietà industriale.

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