I diritti patrimoniali nascenti dall’invenzione si estinguono con il decorso del tempo stabilito dalla legge per le singole categorie. Oltre a ciò prima del decorso del termine si possono estinguer per il verificarsi di determinate cause di decadenza: la prima è la mancata attuazione dell’invenzione che doveva dipendere dal fatto del titolare del brevetto e non da circostanze estranee alla sua volontà. Nel sistema originario la decadenza si verificava per mancata attuazione dell’invenzione entro il termine legislativo di 3 anni dalla concessione del brevetto per le invenzioni, un anno per i modelli. Questo sistema era molto rigido quindi dopo Convenzione di Parigi l’art 70 Codice Produzione Industriale dispone che la mancata attuazione (cioè la mancata produzione nel territorio dello Stato o la mancata importazione di prodotti fabbricati in Ue nei termini sopraelencati) comporta l’obbligo dell’inventore di concedere a chi lo richieda la licenzia per l’uso non esclusivo dell’invenzione verso corrispettivo. La seconda è il mancato pagamento del diritto annuale di brevetto entro 6 mesi dalla scadenza per le invenzioni.

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