Ex 2584 e 66 Codice Produzione Industriale la tutela giuridica dell’invenzione consiste nell’attribuzione all’avente diritto della esclusività nell’attuazione dell’invenzione e nel diritto di disporne cioè trarne beneficio. Questa facoltà esclusiva si estende al commercio del prodotto, ma si esaurisce (esaurimento del brevetto) quando il prodotto sia stato messo in commercio dal titolare del brevetto o con il suo consenso nel territorio dello Stato ovvero in quello di altro stato membro di UE (esaurimento comunitario). Il diritto di brevetto non impedisce l’attuazione dell’invenzione nell’ambito privato per fini non commerciali o in via sperimentali. Inoltre la concessione del brevetto non impedisce a chi nei dodici mesi anteriori alla data di deposito della domanda di brevetto chi abbia usato nella sua azienda l’invenzione di continuare a usare il prodotto nei limiti del preuso. L’esclusività sussiste nei limiti dell’invenzione per cui se l’invenzione riguarda un nuovo prodotto l’esclusività sussiste in ordine alla produzione e al commercio di quel prodotto; se riguarda un metodo di produzione, esse sussiste in ordine all’impiego di quel determinato metodo. Analoga situazione si ha per i modelli di utilità e i modelli e disegni: per i primi l’esclusività del brevetto riguarda attuazione del modello, sua disposizione e anche commercio dei prodotti in cui il modello trova applicazione, per i secondi la sua sola utilizzazione. I diritti patrimoniali nascenti sono liberamente trasferibili: possono esser ceduti volontariamente o formare oggetto di esecuzione forzata ovvero espropriati per pubblica utilità; su di essi possono esser costituiti diritti reali di godimento o di garanzia. Atti di trasferimento inter vivos soggetti a pubblicità dichiarativa trasferendo i relativi atti presso l’Ufficio. Trascrizione trasferimenti mortis causa esiste perchè diretta ad assicurare continuità di trasferimento.

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