Nella disciplina sul marchio non è necessario che il soggetto che registra sia un imprenditore. È naturale che sia un imprenditore, ma non è necessario. Quindi qualsiasi soggetto che abbia interesse può registrare un marchio. Si può anche essere enti pubblici; possono essere registrati i segni dei partiti politici. Vi sono alcune accortezze per ciò che riguarda al marchio relativo al nome altrui e ciò che riguarda la registrazione del ritratto altrui come marchio. Ben può essere che u imprenditore si inventi un marchio rappresentato da un nome e un cognome che corrisponda a persone in carne ed ossa. Se ne occupa l’ art 8 co 2 e co 3: prevede la legittimità a registrare come marchio il nome altrui. L’imprenditore può registrare il nome altrui come marchio purchè questo non leda il rispetto e il decoro della persona che ha diritto a portare il proprio nome. Ci sono 2 orientamenti sul concetto di decoro: il primo è molto restrittivo perché ci dice che qualsiasi utilizzo del nome altrui può rivelarsi lesivo della dignità della persona. Il secondo orientamento dice che è possibile registrare il marchio purchè il nome altrui non venga associato a prodotti o servizi di carattere vile, irrispettoso, che neghi il rispetto della persona. Il giudice quindi dovrò valutare se l’associazione prodotto-nome altrui sia irrispettosa. C’è da dire che quando all’ufficio brevetti e marchi arriva la domanda di registrazione di un nome e cognome, può chiedere il consenso della persona in questione, cioè può farsi portavoce di questa istanza di garanzia richiedendo espressamente il consenso. Il nostro ordinamento non conosce solo questo tipo di tutela, conosce anche un’altra tutela fornita dal codice civile, l’art 7: prevede l’azione di usurpazione del nome. Ovvero, tale norma dice che il soggetto intestatario del nome, può inibire ad un terzo l’utilizzo del proprio nome e cognome e può anche chiedere un risarcimento del danno. In questo caso la norma ha la finalità di voler impedire la confusione del nome. La norma dice anche il titolare può utilizzare il nome e cognome stesso nella propria ditta purchè questo non sia lesivo del marchio altrui: la ditta è il segno distintivo dell’impresa e la ditta, se è conforme al 2563, deve essere rappresentata dal nome o dalla sigla dell’imprenditore. La ditta regolare però si può scontrare con il fatto che qualcuno in precedenza ha registrato quel nome e cognome come marchio. Allora la norma tende a dire che si può usare il nome della ditta anche se c’è un marchio già esistente, però il nome della ditta deve essere modificato o distinto dal marchio presente sul mercato.

Il marchio per poter essere validamente registrato deve avere capacità distintiva, deve essere suscettibile di registrazione (rappresentabile graficamente), deve essere nuovo, deve essere lecito.

Dei tre requisiti analizzati il più complesso è quello della novità con i suoi requisiti formali e sostanziali.

Poi si è considerata la registrazione di nome o ritratto altrui. Per il nome è possibile registrarlo come marchio con il limite di non farne un uso o una descrizione vile.

Per il ritratto vale il principio opposto: NON è possibile registrare il ritratto altrui a meno che non vi sia l’autorizzazione del titolare e dei suoi successori.

Stemmi, bandiere ed emblemi NON possono essere registrati, devono rimanere di pubblico dominio.

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