Nei limiti in cui un contratto collettivo è soggettivamente efficace, le clausole normative in esso contenute si inseriscono dall’esterno nel contenuto del contratto collettivo individuale di lavoro, senza bisogno di ulteriori ed espliciti rinvii ad esso in sede individuale. Le clausole in discorso, quindi, hanno un’efficacia reale nei riguardi del contratto individuale.

Tale elemento pone due principali problematiche:

  • che cosa accade quando un contratto collettivo viene sostituito da un altro di pari livello? In linea di massima, il contratto posteriore contiene miglioramenti dei trattamenti, per cui non sorge controversia. Può accadere, tuttavia, che esso contenga anche qualche peggioramento, caso in cui ci si è chiesti se il lavoratore possa continuare ad invocare i diritti derivanti dalla fonte precedente, considerando i medesimi come ormai acquisiti .

Al problema la giurisprudenza ha dato una risposta nettamente negativa: proprio perché il contratto collettivo opera come fonte eteronoma, i vari contratti individuali non possono non permanere esposti alle modificazioni che si realizzano a livello collettivo, malgrado questo porti implicazioni sfavorevoli. Ciò, chiaramente, fatti salvi i diritti individuali già maturati.

  • che cosa accade qualora un contratto collettivo venga a scadenza, senza che i suoi effetti vengano prorogati e senza che esso venga sostituito da un altro contratto collettivo? La giurisprudenza afferma che non può aversi alcuna ultrattività degli effetti del contratto, dal momento che i contratti collettivi di diritto comune operano esclusivamente entro l’ambito temporale pattuito dalle parti firmatarie. Il rapporto, quindi, resta scoperto dal punto di vista contrattuale, rimanendo comunque operante, sotto il profilo retributivo, la tutela garantita dall’art. 36 co. 1.
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