Successione di contratti collettivi del tempo

I contratti collettivi hanno efficacia limitata nel tempo e alla loro scadenza si procede alla stipulazione di un nuovo contratto. Il nuovo contratto collettivo prevede condizioni più favorevoli del vecchio.

Nel contesto attuale è accaduto che in occasione del rinnovo del contratto collettivo sia stato introdotto una disciplina peggiorativa anche al solo fine di rendere più flessibile la struttura produttiva.

Questa inversione di tendenza ha fatto sorgere dubbi sulla legittimità del nuovo contratto collettivo.

Il contratto collettivo, non diversamente dal contratto individuale, è idoneo a dare assetto al rapporto di lavoro e nel caso di conflitto tra contratto collettivo e contratto individuale, prevale la fonte di miglior favore.

Il contratto collettivo, purché sul rispetto dei diritti derivanti da norme inderogabili della legge, ben può validamente prevedere un trattamento economico collettivo meno favorevole ai lavoratori di quello previsto dal contratto collettivo precedente.

Mentre i patti individuali perseguono esclusivamente l’interesse individuale, la disciplina collettiva persegue sempre un interesse collettivo che non è somma di interessi individuali. Il perseguimento dell’interesse collettivo e ben potrebbe comportare il che un qualche interesse individuale venga sacrificato nel tentativo di realizzare un interesse di tutti: ad esempio quello dell’occupazione.

 

Rapporti tra contratti collettivi di diverso livello

Problemi si pongono per la contrattazione collettiva del settore privato, in relazione all’eventuale contrasto tra disciplina dettata, per un’stesso istituto, da contratti collettivi di diverso livello.

Fino a qualche tempo fa, la giurisprudenza è orientata nel senso di assegnare prevalenza alla disciplina collettiva più favorevole al lavoratore, a prescindere dal livello che l’avesse espressa.

La disposizione dell’art. 2077 cc regola esclusivamente il conflitto tra contratto collettivo e contratto individuale ed esclusivamente per tale conflitto detta il criterio della prevalenza del contratto di miglior favore.

I casi che si possono prospettare sono due: il contratto collettivo ad ambito minore è più favorevole di quella d’ambito maggiore. Questo caso prevarrà contratto collettivo da ambito minore quanto la specifica realtà alla quale si riferisce spiega e giustifica il miglior trattamento.

Il contratto collettivo ad ambito minore è meno favorevole di quello ad ambito maggiore. Anche questo caso prevarrà contratto di ambito minore.

La problematica sembra oggi ridimensionata dal principio, ha introdotto il protocollo del 20 luglio 1993, in base al quale la competenza della contrattazione aziendale è limitata a materie ed istituti diversi e non ripetitivi rispetto a quelli regolati dal contratto collettivo nazionale. In quel protocollo è espressamente confermato che la contrattazione aziendale o territoriale è prevista secondo le modalità e dagli ambiti di applicazione che saranno definiti dal contratto nazionale di categoria.

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