Non tutti questi interventi possono essere ricompresi nell’attuazione dell’idea della sicurezza sociale, almeno se si voglia evitare di dare a quest’ultima un contenuto troppo vago. A ben guardare, il significato più profondo di quell’idea può essere individuato proprio nel rilievo dato alla persona umana.

L’idea della sicurezza sociale ha avuto attuazione mediante quegli interventi che consistono nell’erogazione di beni e servizi ai cittadini che si trovino in condizione di bisogno.

Tali sono gli interventi dello Stato che vanno dalla fornitura di cure gratuite agli indigenti, alla predisposizione e alla integrazione di organi e istituti che assicurino ai cittadini inabili al lavoro e sprovvisti dei mezzi necessari per vivere, il mantenimento e l’assistenza sociale e che assicurino ai lavoratori mezzi adeguati alle esigenze di vita in caso di infortuni, malattia, invalidità e vecchiaia, disoccupazione involontaria.

L’assistenza sociale assolveva ad una generica funzione di tutela degli indigenti.

La previdenza sociale assolveva alla funzione specifica di tutela dei lavoratori in quanto espressione di una solidarietà imposta esclusivamente ai loro datori di lavoro.

Corrispondentemente, nell’assistenza sociale gli assistiti erano titolari di un interesse legittimo, mentre soltanto nella previdenza sociale era riconosciuto ai lavoratori un diritto soggettivo alle prestazioni.

Sennonché i termini nei quali si pone la distinzione tra previdenza e assistenza sociale non sono più idonei a comprenderne l’effettiva portata.

Nell’art. 38 Cost. viene mantenuta la distinzione tra cittadini e lavoratori, ma distinguere non significa separare.

La distinzione tra previdenza e assistenza allora non può che ridursi alla diversità dell’ambito ed all’intensità della tutela, giustificata dal diverso modo in cui l’ordinamento ha valutato le esigenze dei cittadini rispetto a quelle dei lavoratori.

Significato del tutto diverso assumono le nozioni di previdenza e assistenza sociale, quando vengono utilizzate per distinguere le prestazioni ancora finanziate su base contributiva e quelle finanziate soltanto a carico dello Stato.

Le differenze dei metodi di finanziamento non influiscono sulla funzione propria delle varie forme di tutela. Il richiamo a modi di finanziamento avviene, in realtà, in funzione delle preoccupazioni che inducono a prevedere una limitazione dei livelli di tutela fin qui realizzati, come mezzo necessario per superare la crisi finanziaria del settore, nell’ambito del necessario contenimento della spesa pubblica.

Esclusivamente in quella prospettiva quella limitazione trova riscontro nell’istituzione, nell’ambito dell’INPS, della Gestione degli interventi assistenziali e di sostegno alle gestioni previdenziali, nella quale sono stati riuniti quegli interventi il cui il finanziamento era stato posto a carico dello Stato. Ne deriva una distinzione tra i settori ove il finanziamento è esclusivamente a carico del bilancio dello Stato e quelli in cui continua ad essere a carico delle categorie interessate.

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