Il contratto collettivo può essere chiamato dalla stessa legge ad intervenire in funzione derogatoria. In questa ipotesi, la legge detta una normativa e allo stesso tempo abilita il contratto collettivo a stabilire una disciplina diversa, laddove per diversa si intende peggiorativa.

Mentre i tradizionali rinvii legali al contratto collettivo in funzione derogatoria erano puntuali e previsti in specifiche norme ai soli fini dalle stesse contemplate, l’art. 8 del d. legge 138/2011 ha stabilito una regolamentazione generale delle ipotesi in cui il contratto collettivo piò derogare a norme inderogabili di leggi.

La norma, rubricata “sostegno alla contrattazione collettiva di prossimità”, consente la stipulazione dei contratti aziendali o territoriali con efficacia nei confronti di tutti i lavoratori interessati, e con possibilità di derogare a norme inderogabili di legge (oltre che ai contratti nazionali). Il tutto a condizione che:

  • i contratti siano stipulati da soggetti collettivi particolarmente qualificati e sulla base di un criterio maggioritario
  • la stipulazione risponda alle finalitĂ  indicate dalla legge
  • la disciplina pattizia riguardi le specifiche materie indicate dello stesso art. 8
  • restino fermi i limiti derivanti dal rispetto della Costituzione, delle normative comunitarie, e delle convenzioni internazionali sul lavoro

Una recente sentenza ha chiarito che è nullo il contratto di prossimità che non individui la disciplina derogata in correlazione con le specifiche finalità previste dalla legge. Le materie sulle quali è possibile intervenire restano però molto ampie, tanto da mettere in discussione l’impianto generale del diritto del lavoro fondato sulla inderogabilità della norma a tutela del contraente debole.

 

Considerazioni sull’art.8 del d.l. 138 del 2011

Differenze con l’art.51 del d.lgs. 81/2015

Occorre chiedersi se il citato articolo 8 possa considerarsi un episodio normativo isolato o abbia segnato l’inizio di un’inversione di tendenza nella misura in cui il contratto aziendale sia abilitato a derogare in pejus norme inderogabili di legge prescindendo dai limiti e dalle procedure previste dal contratto nazionale.

A questa domanda si deve rispondere che la normativa successiva non solo ricorre alla stessa tecnica, nel senso che autorizza il contratto aziendale a derogare in pejus norme di legge bypassando la funzione ordinante del contratto collettivo nazionale, ma interviene anche direttamente a modificare talune normative inderogabili che regolavano il rapporto di lavoro.

Si pensi per esempio al Jobs Act del 2015 che ha modificato l’art.2103 c.c. in materia di mansioni: la nuova formulazione, oltre ad estendere notevolmente le fattispecie legali di legittima adibizione a mansioni inferiori, abilita i contratti collettivi, anche aziendali, ad individuare ulteriori ipotesi di demansionamento. L’art.2103 quini attribuisce ai contratti collettivi una competenza derogatoria più estesa rispetto a quando previsto dall’art.8, che si limita infatti a subordinare la possibilità di derogare alle norme di legge all’intervento di un contratto collettivo.

L’art.51 del d.lgs. 81/205, rubricato “Norme di rinvio ai contratti collettivi” prospetta una sorta di generale equiparazione tra contratto nazionale e contratto aziendale nella disciplina dei rapporti di lavoro. A fronte dell’indeterminatezza dei rinvii ai “contratti collettivi”, l’art.51 chiarisce che, salvo diversa disposizione, i riferimenti ai contratti collettivi indicano indifferentemente i contratti collettivi nazionali territoriali o aziendali stipulati da associazioni sindacali comparativamente più rappresentative, dalle loro r.s.a. ovvero dalla r.s.u.

Occorre infine tracciare una differenza:

  1. L’art. 8 è una norma generale che individua materie nell’ambito delle quali il contratto aziendale può derogare, con efficacia generale, a norme inderogabili di legge
  2. L’art.51, invece, circoscrive la legittimazione anche del contratto aziendale a regolare determinati aspetti o a derogare a norme espressamente derogabili, stante il rinvio ai contratti collettivi.