La successione nel tempo dei contratti. Il contratto collettivo successi­vo normalmente modifica in melius il contratto antecedente; ma non può escludersi che per ragioni contingenti convenga agli stessi lavoratori ridurre il regime di tutela, sotto il profilo economico e normativo. Si ritiene che una modifica peggiorativa, che trovi la sua oggettiva giustificazione, non sia in contrasto con la fun­zione di tutela che è propria del contratto collettivo; naturalmente l’efficacia riguarderĂ  soltanto il fu­turo non potendo incidere negativamente sui diritti collegati con l’attivitĂ  lavorativa giĂ  svolta in vigenza della precedente disciplina piĂą favorevole, oramai acquisiti nella sfera giuridica dei singoli lavoratori.

Rapporti tra contratti collettivi di diverso livello. Il problema dei rap­porti tra contratti collettivi si pone anche con riguardo ai contratti di di­verso livello, quali gli accordi interconfederali, i contratti collettivi di ca­tegoria, i contratti di categoria decentrati ed i contratti aziendali.

Assume rilevanza soprattutto il rapporto tra contratto collettivo na­zionale di categoria ed il contratto aziendale. Infatti l’accordo interconfe­derale normalmente regola materie di carattere generale che non interferi­scono sulla regolamentazio­ne dei rapporti di lavoro.

Il contratto collettivo aziendale – sia d’impresa che di stabilimento – vie­ne normalmente stipulato nel corso dell’ efficacia del contratto collettivo na­zionale; si pone di conseguenza il problema dell’ ammissibilitĂ  di deroghe al trattamento economico e normativo del contratto nazionale ancora vigente. Il problema è di facile soluzione se le deroghe apportate dal contratto aziendale sono migliorative. Si ricorda, infatti, che la funzione del con­tratto collettivo è quella della tutela del lavoro, con conseguente ammissi­bilitĂ  di un trattamento economico e normativo che sia piĂą favorevole di quello ancora vigente predisposto dal contratto collettivo nazionale di ca­tegoria.

        Di difficile soluzione è l’ammissi­bilitĂ  di deroghe peggiorative che possono aversi presso le imprese, specie quelle di piccole dimensioni, che non siano in grado di affrontare i costi che derivano dall’applicazione del con­tratto collettivo nazionale di categoria. Le tesi prospettate in dottrina e giurisprudenza sono state molte e complesse – criterio cronologico, criterio della specificitĂ , ecc – senza che si sia giunti ad una soluzione univoca e appagante.

L’omogeneitĂ  dei soggetti negoziali. Secondo un orientamento che trova riscontro in giurisprudenza, l’ammissibilitĂ  di deroghe peggiorative rispetto al trattamento economico e normativo ancora in corso può soste­nersi soltanto se sussiste il requisito dell’omogeneitĂ  dei soggetti sindacali, quelli che hanno stipulato il contratto nazionale e quelli che stipulano il contratto aziendale, alla stregua dell’art. 1372 cc., che ammette modifiche che derivano dagli stessi soggetti hanno stipulato il contratto. A questa prima condizione se ne potrebbe aggiungere un’altra, almeno sotto il profilo dell’opportunitĂ , e cioè che il contratto nazionale di categoria faccia rinvio al contratto a­ziendale anche per eventuali deroghe in peius.

L’efficacia soggettiva dei contratti peggiorativi. Con riguardo all’effi­cacia soggettiva, deve ritenersi che le deroghe peggiorative abbiano effica­cia anche per i lavoratori non iscritti; ai quali si applica la parte normativa del contratto nazionale in ragione della rappresentanza d’interessi. Naturalmente le deroghe meno favorevoli non possono esplicare ef­ficacia per il periodo anteriore all’entrata in vigore in quanto le nuove norme non possono incidere negativamente sui diritti maturati quando era ancora in vigore la precedente normativa piĂą favorevole.

D’altra parte, il contratto aziendale viene solitamente stipulato, oltre che dai sindacati di categoria, anche dalle rappresentanze sindacali azien­dali, che rappresentano gli interessi di tutti i dipendenti a prescindere non soltanto dall’iscrizione presso i sindacati nell’ambito dei quali le rappre­sentanze si sono costituite, ma anche dall’avere partecipato alle votazioni.

 

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