L’idea sicurezza sociale è stata accolta per effetto dell’art. 3 Cost. Tale principio, che trova specificazione in numerose altre disposizioni della Costituzione, sta a significare che la liberazione dal bisogno corrisponde ad un interesse riferibile a tutta la collettività.

In particolare l’art. 38 Cost. costituisce il nuovo fondamento dell’evoluzione del nostro sistema di previdenza sociale. La tutela di chi si viene a trovare in condizioni di bisogno costituisce un’espressione necessaria della solidarietà di tutta la collettività.

A questo proposito dobbiamo considerare il quarto comma dell’art. 38 Cost. che dispone che la realizzazione del programma previsto debba avvenire ad opera dello Stato, tenuto non solo a predisporre gli organi e gli istituti necessari ma anche ad integrarli. L’intervento dello Stato deve quindi tendere all’effettiva realizzazione della tutela dei soggetti protetti, realizzazione che costituisce un fine fondamentale dello Stato, nel senso che ad essa corrisponde un interesse pubblico immediato e diretto.

La formulazione letterale del quarto comma dell’art. 38 non contrasta con questa conclusione. Che lo Stato non sia chiamato direttamente a realizzare i compiti previsti in quell’articolo non vuol dire affatto che quei compiti non siano propri e fondamentali dello Stato. Vuol dire che la Costituzione consente un modello organizzativo basato su strutture differenziate per tipi di tutela e di soggetti protetti e eventualmente articolato territorialmente.

Ma l’art. 38 indica anche la prospettiva secondo la quale sarebbe dovuta avvenire l’ulteriore evoluzione del sistema.

Dall’esame dell’art. 38, risulta che tutti cittadini, in caso di bisogno, hanno diritto ai mezzi necessari per vivere.

I lavoratori inoltre hanno diritto a che siano preveduti ed assicurati mezzi adeguati alle loro esigenze di vita quando si verificano determinati eventi generatori di bisogno. L’indicazione di tali eventi nell’art. 38 non ha valore tassativo, tuttavia pone un vincolo al legislatore ordinario nel senso che rende irreversibile l’evoluzione già realizzata.

Il sistema della previdenza sociale supera l’ambito del lavoro subordinato per estendersi a tutte le categorie di lavoratori. Il sistema previdenziale ha superato anche tradizionale carattere territoriale che ne limitava l’attuazione al criterio nazionale. La Corte Costituzionale ha esteso la tutela previdenziale anche ai lavoratori italiani all’estero.

Le prestazioni previdenziali devono essere adeguate anche alle esigenze di vita della famiglia del lavoratore: garanzia dei mezzi adeguati alle esigenze di vita e una retribuzione proporzionata e sufficiente.

L’art. 38 Cost., all’ultimo comma, afferma il principio della libertà della previdenza privata, come manifestazione di quella specifica solidarietà che si esprime anche nelle formazioni sociali (art.2 Cost.). Previdenza privata che non può essere che libera in quanto volontaria e destinata esclusivamente alla soddisfazione di interessi privati. La previdenza privata non solo a libere, ma deve essere anche i incoraggiata e tutelata costituendo una forma di risparmio (art.47 Cost.).

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