Con riguardo all’esigenza di offrire una tutela adeguata anche alla persona che presta un lavoro di natura non subordinata, va ricordata, anzitutto, l’estensione della tutela pensionistica per l’invalidità, la vecchiaia e i superstiti, ai piccoli imprenditori, coltivatori diretti, coloni e mezzadri, artigiani e commercianti, e, successivamente, ai lavoratori parasubordinati e a tutti i lavoratori autonomi per i quali non operino altre forme previdenziali pubbliche. Il legislatore ha previsto che anche i lavoratori autonomi, oltreché i liberi professionisti e i soci lavoratori di società cooperative, possono beneficiare del neoistituito secondo “pilastro” del sistema previdenziale, rappresentato dalla previdenza complementare.

Con riguardo ai lavoratori autonomi, vanno segnalati quegli interventi legislativi che provvedono alla promozione della loro formazione professionale e dell’avvio di nuove iniziative di lavoro autonomo o piccolo imprenditoriali, mediante incentivi economici e finanziari o la liquidazione anticipata di prestazioni previdenziali, quali integrazioni salariali e trattamenti di disoccupazione.

Tali interventi sono particolarmente significativi perché perseguono, come “scopo esclusivo” la “creazione di opportunità di impiego alternativo al lavoro subordinato” così confermando come l’azione della “Repubblica” nella direzione dell’attuazione del diritto al lavoro non debba essere limitata alla promozione di un tipo di occupazione storicamente predeterminato. L’attenzione maggiore da parte del legislatore è stata, però, rivolta nei confronti dei lavoratori parasubordinati e dei soci di società cooperative di lavoro.

Per i lavoratori parasubordinati è stata nel tempo prevista: la necessità di assicurare minimi di trattamento economico e normativo conformi alle clausole degli accordi collettivi; l’applicazione del processo del lavoro e della disciplina relativa all’invalidità delle rinunzie e delle transazioni aventi ad oggetto diritti derivanti da disposizioni inderogabili della legge e di accordi collettivi; l’estensione, oltreché della tutela pensionistica, anche di quella per la maternità, per gli assegni familiari e contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali; l’applicazione di uno specifico regime tributario.

Per i lavoratori soci di cooperative, il legislatore ha stabilito che tra cooperativa e socio, unitamente al contratto sociale, deve intercorrere un “ulteriore rapporto di lavoro”, fermo restando che quest’ultimo può essere instaurato “in forma subordinata o autonoma o in qualsiasi altra forma”. Inoltre, al socio che abbia ricondotto la sua prestazione nell’ambito di un contratto di lavoro subordinato sono stati estesi molti dei diritti “individuali e collettivi” riconosciuti ai lavoratori subordinati, nonché il diritto ad una retribuzione non inferiore ai minimi previsti, “per prestazioni analoghe”, dalla contrattazione collettiva nazionale del settore o della categoria affine. Infine, qualunque sia la forma del rapporto di lavoro, i soci di cooperativa sono sostanzialmente equiparati ai lavoratori subordinati dal punto di vista della disciplina contributiva e previdenziale.

L’obiettivo di contrastare l’utilizzo di altri contratti per mascherare rapporti di lavoro subordinato dovrebbe essere perseguito, anzitutto, mediante l’azione amministrativa di vigilanza sulla corretta osservanza della disciplina di legge, con l’applicazione del connesso apparato sanzionatorio, in funzione dissuasiva e repressiva di comportamenti illeciti. A partire dal 2003, si sono succeduti diversi interventi del legislatore volti a modificare la disciplina legale dei contratti ritenuti oggetto di più frequente abuso.

Gli interventi del legislatore sono stati di diversa natura. In alcuni casi, sono stati introdotto limiti di natura formale all’impiego di tali contratti, utili per agevolare sia l’attività di vigilanza, che l’eventuale azione giudiziale da parte del lavoratore in caso di abuso. In altri casi, sono stati introdotti limiti sostanziali, dettando una disciplina più restrittiva del tipo legale.

 

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