La specialità del diritto del lavoro

Il diritto del lavoro disciplina il rapporto tra il soggetto che si avvale della forza del lavoro altrui ed il soggetto che tale forza,  mette a disposizione dell’altro.

La subordinazione tecnica e i mutamenti della stessa. la subordina­zione tecnica con­siste nell’assoggettamento, o anche assoggettabilità, del lavoratore al potere direttivo del datore di lavoro.

Una tale soggezione è mutata nel tempo in rapporto alle modifiche del modo di organizzazione del lavoro e delle modalità della produzione (si pensi ai mutamenti subiti a seguito delle innovazioni tecnologiche, dalla meccanizzazione alla computerizzazione e si pensi anche alla diversità quantitativa e quali­tativa di soggezione in considerazione della qualifica, da quella di dirigen­te a quella di manovale).

La subordinazione tecnica comporta l’instaurarsi di un rapporto autorità-libertà che regola relazioni tra eguali, almeno dal pun­to di vista formale; lo stato di soggezione per espressa disposizione di legge (artt. 2086 e 2094 cc.), richiede limitazioni normative del potere direttivo a tutela della liber­tà e dignità dei lavoratori; ed a questa funzione certamente risponde il di­ritto del lavoro, come complesso di norme dello stato a tutela dei lavora­tori

La funzione protettiva della legge e del contratto collettivo

La dipendenza economica. In realtà, la subordinazione tecnica, che ri­guarda lavoratori tra di loro eterogenei, ha rappresentato lo schermo die­tro al quale si è nascosta la dipendenza economica; la quale ha assunto in tal modo rilevanza indifferenziata, nonostante il diverso grado della stes­sa, dal rapporto di dirigenza a quello di semplice manovalanza.

Per molti aspetti la funzione di tutela del diritto del lavoro ha avuto come suo presupposto la dipendenza economica, piuttosto che la subor­dinazione tecnica; ed infatti, la funzione protettiva si è estesa anche agli aspetti economici, quali la retribuzione, l’orario e le altre condizioni di lavoro, comprese quelle a tu­tela della salute.

Condizioni generali del contratto e tutela legislativa del contraente più debole. La dipendenza economica di un soggetto ad un altro soggetto è una situazione in cui uno dei due contraenti si trova in una posizione di debolezza rispetto all’altro; basti considerare i rapporti tra produttori e consumatori, tra imprese assicura­tive ed assicurati, tra grande imprenditore e piccolo imprenditore. Nel mercato non esiste l’eguaglianza sostanziale tra i contraenti, in quanto viene a crearsi una situazione di monopolio o di oligopolio di un contra­ente, che normalmente è il venditore, nei confronti dell’altro, che normal­mente è il compratore.

Di questa situazione di supremazia di un soggetto su di un altro si è reso conto lo stesso legislatore che considera condizioni generali del con­tratto quelle determinate dal contraente più forte; le condizioni generali del contratto, come appare dall’ art. 1341 cc., esplicano efficacia sulla base non del consenso, ma della semplice conoscibilità, secondo l’ordinaria di­ligenza, del contraente più debole, per l’efficacia si richiede sol­tanto che il contraente più debole sia messo in grado di conoscere, secon­do l’ordinaria diligenza, le condizioni determinate dall’ altro contraente.

Il legislatore interviene a tutela del contraente più debole determinan­do il prezzo massimo e una serie di altri limiti con i quali attenuarne l’inferiorità. Le norme protettive non soltanto hanno na­tura imperativa, ma esplicano l’efficacia di sostituirsi alle diverse clausole contrattuali o alle condizioni generali del contratto attraverso il meccani­smo della sostituzione automatica determinato dal combinato disposto degli artt. 1339 e 1419 co. 1 c.c..

La dipendenza economica più accentuata del lavoratore. Se la dipen­denza economica è una costante della maggioranza dei rapporti economi­ci, essa comunque non è tale da non consentire al contraente più debole, che è il compratore o il consumatore, di scegliere l’altra parte e concorda­re alcune condizioni per la disciplina del rapporto: la scelta del tipo di macchina, del concessionario, di un tipo, anziché un altro, di assicurazio­ne. .

Il monopolio del “compratore” della forza lavoro (monopsonio). Vi­ceversa, nel mercato del lavoro viene a crearsi una situazione di monopo­lio del compratore (monopsonio), quella del datore di lavoro che “com­pra”, con conseguente necessità di tutelare il venditore, ossia il prestatore che “vende” le energie lavorative; naturalmente il riferimento alla com­pravendita è simbolico, in quanto il contratto di lavoro non risponde in alcun modo a quello di compravendita, che comporterebbe l’inammissibi­le riduzione del lavoro ad una res.

L’assimilazione del lavoratore al “venditore” comporta che venga de­terminato dalla legge non il prezzo massimo, ma il prezzo minimo, quale è, nel nostro ordinamento, la retribuzione proporzionata e sufficiente sancita dall’art. 36 co. 1 cost.; ed inoltre l’intera regolamentazione del rap­porto è determinata da norme di legge a tutela sia dell’integrità fisica e morale del lavoratore, sia delle condizioni economiche.

L’estensione all’intero rapporto della legislazione del lavoro. La diffe­renza rispetto alla legislazione protettiva negli altri rapporti consiste, al­tresì, nel fatto che la legislazione del lavoro copre tutti gli aspetti,  dalla formazione al contenuto, come la retribuzione e l’orario, allo svolgimen­to, comprese le vicende attinenti al lavoratore (malattia, infortunio, ma­ternità), o all’azienda, come la contrazione dell’ attività, fino all’ estinzione del rapporto. Il lavoratore, a livello individuale, non è in grado, salvo po­che eccezioni, di determinare alcunché, con difficoltà anche di scelta del­l’altra parte, proprio in ragione del monopolio che viene a crearsi sul mer­cato a favore dei datori di lavoro.

     La rilevanza penale e le classificazioni del diritto del lavoro. Le norme di legge sono sanzionate penalmente, in quanto gli interessi dei lavoratori assumono rilevanza generale; si tratta, tuttavia, di una tutela debole, priva di deterrenti effettivi, con conseguente disapplicazione diffusa.

    La sostituzione dell’autonomia collettiva all’autonomia individuale. L’autonomia contrattuale che, il lavoratore non è in grado di esercitate a livello individuale, viene esercitata dal lavoratore collettivo, ossia dal sin­dacato, con la conseguenza che per il prestatore viene a crearsi un’altra si­tuazione di subordinazione, quella nei confronti dell’autorità sindacale. Da qui la necessità che vengano introdotte adeguate forme di democrazia sindacale mediante le quali garantire al lavoratore di sottrarsi all’autorità e di partecipare alle decisioni del sindacato, specie quelle che danno luogo alla contrattazione collettiva.

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