Nell’ambito del diritto sindacale, il dilemma relativo al rispettivo ruolo della legge e del contratto collettivo riveste un rilievo particolare. In linea di principio, comunque, entrambe le opzioni sono possibili, potendo gli istituti del diritto sindacale essere tanto regolati quanto ignorati dalla legge:

  • nel primo caso sarebbe necessario trovare un compromesso tra il principio della libertà sindacale e l’esigenza di disciplinare l’attività dei soggetti collettivi (es. Francia/ Germania).
  • nel secondo caso la libertà dei soggetti collettivi sarebbe massima, con conseguenti rischi di anomalia del sistema (es. Italia/ Gran Bretagna).

In linea di massima, la legge italiana ha mantenuto un basso profilo regolatorio, limitandosi a prevedere dispositivi normativi di promozione dell’attività sindacale e della contrattazione. In alcune occasioni, al contrario, si è spinta oltre, in maniera poco lineare, se non ambigua.

Tale ambiguità trova le sue radici nella stessa Costituzione, il cui art. 39 evidenzia con chiarezza le due polarità del fenomeno sindacale, la libertà e la regolazione:

  • la parte relativa al principio di libertà sindacale (co. 1) è entrata immediatamente in vigore.
  • la parte <<istituzionalizzante>> (co. ss.) non è stata ancora implementata.
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