Le prestazioni erogate nel regime generale dell’invalidità sono prevalentemente economiche. Sia caratterizzano per la continuità delle loro erogazioni che cessano con la morte del soggetto. protetto e vengono destinate con il termine specifico di pensioni.

Nella tutela per l’invalidità, sono anche previste prestazioni sanitarie la cui disciplina va coordinata con le disposizioni della legge di rif. sanitaria.

Così nei casi in cui possa essere ritardato o evitato ad un soggetto. protetto di rimanere invalido o possa essere eliminata o attenuata l’invalidità già accertata, l’INPS non può imporre tali rimedi ed il soggetto protetto è libero di sottoporsi o no alle cure mediche,senza che in caso di rifiuto si determini la soppressione delle prestazioni economiche previste.

In origine l’ammontare della pensione era determinato solo con il sistema contributivo; poi si è aggiunto il sistema retributivo, che è stato poi generalizzato dal 1° agosto 1976.

L’ammontare della pensione retributiva è si determina in base:

da un lato alla media delle retribuzioni percepite negli ultimi anni di lavoro prestato.

Dall’altro all’anzianità di servizio in modo tale che per quarant’anni di anzianità spetti l’805 della retribuzione.

Il periodi da considerare è invece determinato in riferimento ad un numero di anni sempre maggiore, con lo scopo così di attenuare l’incidenza delle ultime retribuzioni sull’ammontare delle pensioni.

Poi per tener conto della crisi finanziaria quel periodo è stato poi individuato in relazione all’anzianità di iscrizione maturata dal 31 dic 92; mentre per i lavoratori che hanno trovati occupazione dopo tale data, il calcolo avviene sull’intero periodo di lavoro e contribuzione.

A partire dal 1° gen 96 è stato introdotto un nuovo sistema di calcolo delle pensioni detto contributivo. Il calcolo in questo sistema ha il suo punto di partenza nell’accantonamento annuale di un ammontare di contributi pari al 33% della retribuzione imponibile .la somma dei singoli importi annuali è il montante individuale.

L’ammontare annuo si ottiene moltiplicando il montante contributivo individuale per il coefficiente determinato dalla legge.

Tale criterio non rappresenta certo un ritorno al passato,dato che prima la pensione si determinava solo in base alla contribuzione versata, mentre l’attuale varia a seconda della durata residua della vita. La pensione peraltro non sorge come una rendita ma come capitale produttivo di una rendita variabile con l’età di accesso.

Peraltro la sostituzione del sistema retributivo con il nuovo, andrà a regime con gradualità.

La legge ha infatti previsto che la liquidazione della pensione avvenga:

interamente con il nuovo sistema retributivo(per coloro che avranno maturato un anzianità di almeno 18 anni entro il 31 dic 95)

ed esclusivamente con il sistema contributivo (per coloro che non rientrano nei precedenti parametri e per chi opti volontariamente per tale sistema)

l’adozione integrale del sistema contributivo a seguito di opzione è stata prima sospesa, e poi disciplinata in modo più restrittivo, essendo troppo oneroso.

L’art 59 L.449/97 ha reso però più veloce il ritmo delle modifiche della L. 335/95

 

Richiedi gli appunti aggiornati
* Campi obbligatori

Lascia un commento