Un servizio, pubblico o di pubblica utilità, è costituito in concreto da un insieme di prestazioni definite (es. il servizio di telefonia consiste nella fornitura agli utenti di un servizio che consenta di effettuare e ricevere chiamate, di collegarsi a internet, ecc.). Gli atti che individuano tali prestazioni possono avere funzioni diverse:

  1. con riferimento ai servizi di pubblica utilità, indicano gli obiettivi finali delle specifiche regolazioni che li riguardano;
  2. con riferimento ai servizi pubblici, specificano di quali prestazioni il potere pubblico si assume l’impegno di garantire la fruizione ai cittadini. Di regola, tali prestazioni:
  • per quanto riguarda i servizi economici, dovranno costituire l’oggetto dei contratti che verranno stipulati con le imprese;
  • per quanto riguarda i servizi sociali, possono costituire il punto di riferimento per operare il coordinamento consensuale con gli organismi privati aventi finalità non economiche oppure possono svolgere funzioni di indirizzo e di regolazione nei confronti degli apparati amministrativi incaricati della produzione del servizio.

La riforma del Titolo V della Costituzione ha introdotto delle novità che attribuiscono un nuovo rilievo costituzionale alla materia: è infatti divenuta competenza esclusiva dello Stato la determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali che devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale (art. 117 co. 2 lett. m).

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