Obblighi da rispettare qualora lo sciopero investa un servizio pubblico essenziale:

A) Preavviso non inferiore a 10 giorni (art. 2, cc. 1° e 5°).

B) Indicazione, con atto scritto, della durata, delle modalità di attuazione e delle motivazioni dello sciopero (art. 2, c. 1°).

C) Misure dirette a consentire l’erogazione delle prestazioni indispensabili per garantire le finalità di cui al c. 2° dell’art. 1.

La l. 146/1990 individua nei “soggetti che proclamano lo sciopero” chi è obbligato ai suddetti adempimenti.

Né il preavviso né l’indicazione della durata sono richiesti “nei casi di astensione dal lavoro in difesa dell’ordine costituzionale, o di protesta per gravi eventi lesivi dell’incolumità e della sicurezza dei lavoratori”. Per quanto riguarda la revoca dello sciopero, in linea con un orientamento della Commissione di Garanzia, è previsto che essa, qualora sorga spontaneamente dopo che sia stata data informazione all’utenza circa lo sciopero proclamato, costituisce forma sleale di azione sindacale, e che di conseguenza venga valutata dalla Commissione di garanzia ai fini dell’applicazione delle sanzioni collettive. Non costituisce peraltro revoca spontanea, quindi ingiustificata, quella effettuata per intervenuto accordo fra le parti o a seguito di richiesta della Commissione di garanzia e dell’autorità competente ad emanare l’ordinanza di precettazione.

Non sono leciti scioperi ad oltranza, in virtù dell’obbligo di indicazione della durata: anzi, le

amministrazioni e le imprese devono informare gli utenti delle “misure per la riattivazione dei servizi”, con l’ulteriore obbligo di “garantire la pronta riattivazione del servizio quando l’astensione dal lavoro sia terminata”.

Intervalli soggettivi: divieti di reiterazione dello sciopero da parte delle associazioni che già vi abbiano fatto ricorso.

Intervalli oggettivi: tesi ad impedire il ripetersi di scioperi in un certo ambito o settore, a prescindere dal soggetto proclamante.

Inoltre, ai sensi dell’art. 2, c. 2°, i contratti e gli accordi collettivi ed i regolamenti di servizio devono indicare “intervalli minimi da osservare tra l’effettuazione di uno sciopero e la proclamazione di un altro”; procedure di raffreddamento e di conciliazione, previste dai contratti o dai regolamenti di servizio, sono obbligatorie per entrambe le parti e vanno esperite prima della proclamazione dello sciopero.

L’obbligo di assicurare le prestazioni indispensabili grava sia sulle imprese e amministrazioni che erogano il servizio, sia sulle organizzazioni sindacali, sia sui lavoratori. L’art. 2, c. 2° l. 146/1990 si limita a prevedere che (le parti) possono disporre l’astensione dallo sciopero di quote strettamente necessarie di lavoratori tenuti alle prestazioni ed indicare, in tal caso, le modalità per l’individuazione dei lavoratori interessati, ovvero possono disporre forme di erogazione periodica; in questo senso l’art. 2, c. 2° fa luce sulla distinzione fra due grandi famiglie di servizi pubblici essenziali: i servizi che esigono che certe prestazioni siano comunque continuate rispettando certi standard di funzionamento, ed i servizi che richiedono che certe prestazioni siano erogate con intervalli periodici.

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