Le prestazioni in genere

In caso di infortunio sul lavoro o di malattia professionale, il diritto alle prestazioni sorge indipendentemente dall’adempimento da parte del datore di lavoro dei vari obblighi imposti dalla legge e, in particolare, dall’avvenuto versamento dei contributi previdenziali. Infatti, in questa forma di tutela trova piena applicazione il principio dell’automaticità delle prestazioni.

Le prestazioni sono tanto economiche che sanitarie.

Le prestazioni economiche erogabili in caso di infortunio sul lavoro o malattia professionale non sono cumulabili con pensioni, assegni o indennità di guerra, avendo il soggetto protetto soltanto la facoltà di opzione tra queste e quelle. Inoltre non sono cumulabili con le pensioni di invalidità e di reversibilità e con l’assegno ordinario di invalidità, se erogati dall’INPS in conseguenza dello stesso evento invalidante che da luogo alla rendita a carico dell’INAIL.

Per contro, le prestazioni economiche, sono cumulabili con altre prestazioni previdenziali secondo una regola che può trovare spiegazioni solo considerando i livelli generalmente bassi di quest’ultime. Così la rendita da inabilità permanente è cumulabile con la pensione di invalidità o vecchiaia.

Le prestazioni sanitarie hanno lo scopo principale di garantire il diritto alla salute, ma sono anche funzionalizzate al recupero dell’attitudine al lavoro.

Le prestazioni sanitarie

La legge di riforma sanitaria ha attribuito al Servizio sanitario nazionale la competenza ad erogare le prestazioni sanitarie ai lavoratori colpiti da infortunio sul lavoro o che abbiano contratto malattia professionale. Nessuna innovazione è stata portata alle disposizioni contenute nel t.u. 1124 del 1965 e concernenti le prestazioni di assistenza sanitaria, curativa e riabilitativa, che devono essere comunque garantite agli invalidi del lavoro.

La legge di riforma sanitaria ha, invece, disposto che con legge regionale dovrà essere disciplinato il coordinamento, anche mediante convenzioni, fra l’erogazione delle prestazioni e gli interventi che l’INAIL è tenuto a porre in essere in favore degli infortunati e tecnopatici compresi gli accertamenti e le relative certificazioni.

Le prestazioni sanitarie consistono nell’erogazione delle cure mediche e chirurgiche necessarie per tutta la durata dell’inabilità temporanea ed anche dopo la guarigione clinica, in quanto occorrano a recuperare la capacità lavorativa.

Tuttavia, anche quando la lesione si sia definitivamente consolidata, l’INAIL può chiedere che la erogazione delle prestazioni sanitarie continui in favore del soggetto protetto.

Sennonché la tutela della salute fisica e psichica del lavoratore infortunato o che abbia contratto una malattia professionale, debba ormai avvenire nel rispetto della dignità e della piena libertà del medesimo. Pertanto in caso di rifiuto del soggetto protetto di sottoporsi a tali cure, non si ha né la perdita del diritto all’indennità per inabilità temporanea, né la riduzione della rendita alla misura presunta alla quale sarebbe stata ridotta ove si fosse sottoposto alle cure prescritte.

Le prestazioni economiche

A) l’indennità giornaliera

In caso di inabilità temporanea assoluta il soggetto protetto ha diritto ad un’indennità giornaliera con decorrenza dal quatto giorno successivo a quello in cui si è verificato l’infortunio o si è manifestata la malattia professionale e per tutta la durata dell’inabilità stessa. L’indennità giornaliera è ragguagliata al 60% della retribuzione, ma ove la durata dell’inabilità si prolunghi oltre i 90 giorni, anche non continuativi, la misura di tale indennità è elevata al 75 % della retribuzione.

L’indennità giornaliera viene calcolata facendo riferimento alla retribuzione che il lavoratore ha effettivamente percepito in danaro o in natura durante i 12 mesi precedenti all’infortunio, salvo l’applicazione di particolari tecniche stabilite dalla legge per l’ipotesi in cui tale retribuzione non sia determinabile o perché il lavoratore abbia prestato la sua opera in modo non continuativo o perché l’abbia prestata presso diversi datori di lavoro.

Per i lavoratori agricoli va distinto a seconda che siano o no addetti a macchine mosse da agente inanimato. Nel primo caso le prestazioni economiche sono calcolate nello stesso modo previsto per i lavoratori dell’industria. Nel secondo caso invece l’indennità giornaliera è corrisposta a partire dal quarto giorno dall’infortunio, nella misura del 60% della retribuzione media giornaliera più elevata, determinata per singole provincie, per i salariati fissi, con decreto ministeriale, ai sensi dell’art. 28 del d.p.r. n.488 del 1968 ovvero della retribuzione giornaliera minima determinata, anno per anno, per i lavoratori dell’industria ove si tratti di proprietari, mezzadri ed affittuari e relativi familiari.

Ove la durata si prolunghi otre 90 giorni, la misura dell’indennità giornaliera è elevata, a decorrere dal novantesimo giorno, al 75% della retribuzione giornaliera anzidetta.

B) la rendita da inabilità permanente

In caso di inabilità permanente il soggetto protetto ha diritto ad una rendita con decorrenza dal giorno successivo a quello della cessazione della inabilità temporanea assoluta.

  • Se l’inabilità permanente è Assoluta, la rendita è pari all’intera retribuzione già goduta, entro un massimale fissato e se richiesta un’assistenza continua, vi è anche un speciale assegno non cumulabile con l’assegno erogato ai pensionati di inabilità.
  • Se l’inabilità è Parziale la legge dispone che la rendita sia pari ad una percentuale variabile: — dal 50 al 60% della retribuzione per l’inabilità di grado compresa tra l’11 e il 40%;
  • dal 61 al 98% della retribuzione per l’inabilità compresa dal 41 e 64%;
  • mentre per i gradi di inabilità compresi tra 65 e il 100% le rispettive aliquote in percentuali sono tutte equiparate al 100%.

Un importante criterio correttivo introdotto in tema di individuazione della retribuzione ,da porre in base del calcolo della rendita, è stato dettato nell’art. 13 decreto legislativo 38 del 2000: afferma che la retribuzione viene ridotta mediante l’applicazione dei coefficienti previsti nell’apposita tabella allegata al d.m. 12 luglio 2000.

Naturalmente la quota di rendita così determinata si va ad aggiungere alla quota di rendita prevista per il danno biologico.

La retribuzione da rendere per base per la determinazione della rendita è la retribuzione annua effettiva corrisposta al soggetto protetto durante 12 mesi, trascorsi prima dell’evento lesivo, sempre nel limite di minimale e del massimale previsto dalla legge. Ove ciò non sia possibile si procede alla determinazione della cosiddetta retribuzione calcolata secondo il sistema indicato dalla legge.

In ogni caso la retribuzione viene contenuta entro un limite minimo ed un massimo i quali confermano dunque che le prestazioni economiche non hanno la funzione di risarcire il danno, ma quello di garantire standard di tutela ritenuti idonei a fornire mezzi adeguati alle esigenze di vita. L’importo del massimale e del minimale viene modificato ogni anno con decreto ministeriale in relazione alle variazioni salariali intervenute.

L’importo della rendita è aumentato di un ventesimo per la moglie e per ciascun figlio,indipendentemente dalla data del matrimonio o della nascita. Le quote integrative sono concessi anche se l’infortunio è occorso una donna.

Le quote integrative costituiscono parte integrante della rendita e ne seguono le variazioni e cessano con essa.

Per i lavoratori dell’agricoltura la situazione va distinta seconda che se siano addetti o no a macchine mosse da agente inanimato poiché:

  • nel primo caso la rendita è calcolata nello stesso modo previsto per i lavoratori dell’industria,
  • nel secondo caso invece le rendite sono calcolate allo stesso modo dell’indennità giornaliera, sempre relazione grado di inabilità

 

Anche tali rendite sono revisionate ogni anno; e anche all’agricoltura si aggiungono le quote integrative per il le carico di famiglia.

Infine è da ricordare come dopo il primo decennio di erogazione della rendita per inabilità permanente se questa è di grado superiore al 10 e inferiore al 16% per i lavoratori industria e di grado inferiore al 20% per i lavoratori dell’agricoltura, è data la facoltà soggetto protetto di chiedere il riscatto.

 

C) la revisione della rendita.

Tanto per i lavoratori dell’industria come per quelli dell’agricoltura, la legge dispone che la rende di inabilità possa essere riveduta tanto in caso di diminuzione o di aumento dell’attitudine al lavoro, quanto in seguito ad intervenute modificazioni delle condizioni fisiche del titolare, purché si tratti di peggioramento e sia derivato dall’infortunio che ha dato luogo alla liquidazione della rendita contattato

La revisione può avvenire solo entro un periodo di tempo prestabilito dalla legge: 10 anni dalla costituzione della rendita per gli infortuni sul lavoro e 15 anni dalla costituzione di quella per malattia professionale.

Trascorso dalle periodo la legge ritiene che i postumi dell’infortunio o della malattia non siano più suscettibile di miglioramento di peggioramento.

 

D) la rendita ai superstiti.

Ove dall’infortunio sul lavoro o dalla malattia professionale sia derivata la morte del soggetto protetto, la legge attribuisce ai superstiti il diritto ad una rendita ragguagliata al 100% della retribuzione annua goduta dal defunto.

Tale rendita compete al coniuge superstite, nella misura del 50%, fino alla morte o al nuovo matrimonio, anche se in questo secondo caso è corrisposta una somma pari a tre annualità di rendita.

Nei casi in cui tra i superstiti ci siano figli, la rendita spetta ad essi nella misura del 20%, fino alla raggiungimento di 18 anni o in raggiungimento del ventunesimo anno di età ,se studenti di scuola media o professionale e per tutta la durata normale corso, ma non oltre il ventiseiesimo anno se studenti universitari.

Sono equiparati ai figli gli altri discendenti viventi a carico del defunto, se orfani di ambedue i genitori o se inabili al lavoro.

Spetta invece il 40% ai figli orfani di entrambi genitori anche adottanti. La corte costituzionale ha accolto l’interpretazione della cassazione che ha equiparato all’orfano originario di entrambi genitori anche il minore che diventa orfano per successivo decesso del genitore sopravvissuto.

In mancanza del coniuge o dei figli, la rendita spetta ciascuno degli ascendenti e dei genitori adottanti, in ogni caso però la somma complessiva delle rendite ai superstiti non può superare l’importo dell’intera retribuzione percepita dal soggetto protetto.

Ove l’importo sia superiore, ciascuna delle rendite viene proporzionalmente ridotta entro il limite. Peraltro la Corte costituzionale con la sentenza 544 delle 90 ha stabilito che la prescrizione triennale dell’azione giudiziaria degli eredi decorre dal momento della morte. Successivamente ha mantenuto fermi gli articoli 112 e 135 delle t.u.n. 1124 della 65 nella parte in cui individuano il momento in cui la malattia si è consolidata,nel minimo indennizabbile.

Infine la legge prevede l’erogazione coniuge superstite o ai figli anche di un assegno una tantum

 

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