Regolazione dei servizi di pubblica utilità

I provvedimenti regolatori (es. atti di fissazione delle tariffe), che, come detto, caratterizzano in particolare il regime dei servizi di pubblica utilità, possono avere per destinatari imprenditori che svolgono per autonoma determinazione un’attività qualificata come di interesse pubblico da parte dei pubblici poteri. Tali atti incidono imperativamente con effetti conformativi, in particolare su quell’aspetto della libertà di iniziativa economiche che è la libertà di fare contratti.

Nei loro confronti, in particolare, si riconosce pacificamente:

  • alle imprese la titolarità di interessi legittimi;
  • agli utenti la titolarità di interessi diffusi (v. cap. XV).

Organizzazione dei servizi pubblici

La decisione dei poteri pubblici di assicurare ai cittadini la fruizione di un determinato servizio è normalmente oggetto di una legge apposita. Tali leggi hanno l’effetto di stabilire una nuova competenza della pubblica amministrazione, quella consistente nel porre in essere gli atti organizzativi necessari a rendere possibile la fruizione da parte dei cittadini di un determinato servizio. L’attribuzione di una competenza ad un’amministrazione pubblica equivale a determinare nella stessa la legittimazione a svolgere le attività relative. Ordinariamente, con lo stesso atto con il quale ci si impegna ad assicurare la fruizione del servizio, sono stabilite anche le modalità con le quale se ne assicura la produzione e la distribuzione, attraverso un rapporto contrattuale con un’impresa privata o mediante l’istituzione di un’impresa pubblica.

Occorre prendere in esame due tipologie di interessi che vengono a porsi in essere:

  • l’interesse dei potenziali fruitori del servizio pubblico, a cui non viene riconosciuta una tutela giurisdizionale;
  • l’interesse delle imprese che svolgono attività corrispondenti al servizio in questione a cui, al contrario, viene riconosciuta una tutela giurisdizionale. La decisione di assumere un pubblico servizio, infatti, determina l’impossibilità per le imprese private di provvedere in regime di concorrenza alla sua produzione e distribuzione. Una tale decisione, pertanto, può essere considerata un atto autoritativo, ammissibile soltanto nei limiti previsti dalla Costituzione e dal diritto comunitario.
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