Le categorie dei lavoratori sono quelle dei dirigenti, dei quadri, degli impiegati e degli operai. I criteri di appartenenza a dette categorie sono determinati dai contratti collettivi o da leggi speciali, in relazione a ciascun ramo di produzione e alla particolare struttura dell’impresa (art. 2095 cc.).
In mancanza di contratti collettivi l’individuazione della categoria di appartenenza spetta, in caso di controversia, al giudice del lavoro. La giurisprudenza si è attenuta, nel risolvere le questioni d’inquadramento, prevalentemente a criteri gerarchici. Così i dirigenti sono stati individuati in considerazione della responsabilità di direzione dell’intera azienda o di un ramo autonomo della stessa; viceversa gli impiegati con funzioni direttive sono quelli responsabili di un ufficio o di un reparto. Il discorso si complica nella distinzione tra impiegati con funzioni direttive e quadri, i quali, pur non appartenendo alla categoria dei dirigenti, svolgono funzioni con carattere continuativo di rilevante importanza ai fini dello sviluppo e dell’attuazione degli obiettivi dell’impresa (art. 2 L. 190/1985).
I quadri nel pubblico impiego. La categoria dei quadri non risulta finora conosciuta nel settore del pubblico impiego; in cui tuttavia stanno emergendo alcune figure di alta professionalità che non sono inquadrabili né nella categoria dei dirigenti, né in quella di funzionari, presentando caratteristiche molto simili a quelle dei quadri.
Impiegati d’ordine e operai. La distinzione tra impiegato d’ordine, non di concetto, e operaio consisterebbe nel fatto che il primo svolge un’attività materiale, il secondo un’attività manuale.
Altro criterio che comincia ad affermarsi in giurisprudenza è quello della professionalità, a prescindere dalla collocazione gerarchica; assumono al riguardo rilevanza le conoscenze tecniche ed anche i titolo di studio sia per le categorie degli impiegati, specie di concetto, sia per quelle degli operai, in particolare qualificati o specializzati.
Alle categorie previste dall’ art.2095 cc., si aggiungono quelle dei contratti collettivi, quali le categorie dei funzionari, nei settori del credito e delle assicurazioni. Sarebbe opportuno tuttavia un intervento normativo, anche a livello legislativo, per l’unificazione delle categorie e la determinazione più precisa delle mansioni qualificative.
Altre categorie previste dai contratti collettivi sono quelle dei capi intermedi, come i capi-squadra o i capiturno, che sono essi stessi addetti alla produzione, anche se con il compito di organizzare e dirigere un gruppo di lavoratori. Le mansioni di tali lavoratori sono diverse da quelle del preparatore, che è una qualifica di operaio qualificato con il compito di preparare e di programmare il lavoro di altri lavoratori, senza tuttavia avere nei confronti di questi ultimi funzioni direttive e di controllo.