Le categorie dei lavoratori sono quelle dei dirigenti, dei quadri, degli impiegati e degli operai. I criteri di appartenenza a dette categorie sono determinati dai contratti collettivi o da leggi speciali, in relazione a ciascun ramo di produzione e alla partico­lare struttura dell’impresa (art. 2095 cc.).

In mancan­za di contratti collettivi l’individuazione della categoria di appartenenza spetta, in caso di controversia, al giudice del la­voro. La giurisprudenza si è attenuta, nel risolvere le questioni d’inqua­dramento, prevalentemente a criteri gerarchici. Così i dirigenti sono stati individuati in considerazione della responsabilità di direzione dell’intera azienda o di un ramo autonomo della stessa; viceversa gli impiegati con funzioni direttive sono quelli responsabili di un ufficio o di un reparto. Il discorso si complica nella distinzione tra impiegati con funzioni direttive e quadri, i quali, pur non appartenendo alla categoria dei dirigenti, svolgono funzioni con carattere continuativo di rilevante importanza ai fini dello sviluppo e dell’attuazio­ne degli obiettivi dell’impresa (art. 2 L. 190/1985).

I quadri nel pubblico impiego. La categoria dei quadri non risulta fi­nora conosciuta nel settore del pubblico impiego; in cui tuttavia stanno e­mergendo alcune figure di alta professionalità che non sono inquadrabili né nella categoria dei dirigenti, né in quella di funzionari, presentando ca­ratteristiche molto simili a quelle dei quadri.

Impiegati d’ordine e operai. La distinzione tra impiegato d’ordine, non di concetto, e operaio consisterebbe nel fatto che il primo svolge un’attività materiale, il secondo un’attività manuale.

Altro criterio che comincia ad affer­marsi in giurisprudenza è quello della professionalità, a prescindere dalla collocazione gerarchica; assumono al riguardo rilevanza le conoscenze tecniche ed anche i titolo di studio sia per le categorie degli impiegati, spe­cie di concetto, sia per quelle degli operai, in particolare qualificati o spe­cializzati.

Alle categorie previste dall’ art.2095 cc., si aggiungono quelle dei contratti collettivi, quali le categorie dei funzionari, nei settori del credito e delle assicurazioni. Sarebbe op­portuno tuttavia un intervento normativo, anche a livello legislativo, per l’unifica­zione delle categorie e la determinazione più precisa delle mansioni quali­ficative.

Altre categorie previste dai contratti collettivi sono quelle dei capi intermedi, come i capi-squadra o i capiturno, che sono essi stessi addetti alla produzione, anche se con il compito di organizzare e di­rigere un gruppo di lavoratori. Le mansioni di tali lavoratori sono diverse da quelle del preparatore, che è una qualifica di operaio qualificato con il compito di preparare e di programmare il lavoro di altri lavoratori, senza tuttavia avere nei confronti di questi ultimi funzioni direttive e di con­trollo.

 

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