Le categorie dei lavoratori sono quelle dei dirigenti, dei quadri, degli impiegati e degli operai. I criteri di appartenenza a dette categorie sono determinati dai contratti collettivi o da leggi speciali, in relazione a ciascun ramo di produzione e alla particoÂlare struttura dell’impresa (art. 2095 cc.).
In mancanÂza di contratti collettivi l’individuazione della categoria di appartenenza spetta, in caso di controversia, al giudice del laÂvoro. La giurisprudenza si è attenuta, nel risolvere le questioni d’inquaÂdramento, prevalentemente a criteri gerarchici. Così i dirigenti sono stati individuati in considerazione della responsabilitĂ di direzione dell’intera azienda o di un ramo autonomo della stessa; viceversa gli impiegati con funzioni direttive sono quelli responsabili di un ufficio o di un reparto. Il discorso si complica nella distinzione tra impiegati con funzioni direttive e quadri, i quali, pur non appartenendo alla categoria dei dirigenti, svolgono funzioni con carattere continuativo di rilevante importanza ai fini dello sviluppo e dell’attuazioÂne degli obiettivi dell’impresa (art. 2 L. 190/1985).
I quadri nel pubblico impiego. La categoria dei quadri non risulta fiÂnora conosciuta nel settore del pubblico impiego; in cui tuttavia stanno eÂmergendo alcune figure di alta professionalitĂ che non sono inquadrabili nĂ© nella categoria dei dirigenti, nĂ© in quella di funzionari, presentando caÂratteristiche molto simili a quelle dei quadri.
Impiegati d’ordine e operai. La distinzione tra impiegato d’ordine, non di concetto, e operaio consisterebbe nel fatto che il primo svolge un’attivitĂ materiale, il secondo un’attivitĂ manuale.
Altro criterio che comincia ad afferÂmarsi in giurisprudenza è quello della professionalitĂ , a prescindere dalla collocazione gerarchica; assumono al riguardo rilevanza le conoscenze tecniche ed anche i titolo di studio sia per le categorie degli impiegati, speÂcie di concetto, sia per quelle degli operai, in particolare qualificati o speÂcializzati.
Alle categorie previste dall’ art.2095 cc., si aggiungono quelle dei contratti collettivi, quali le categorie dei funzionari, nei settori del credito e delle assicurazioni. Sarebbe opÂportuno tuttavia un intervento normativo, anche a livello legislativo, per l’unificaÂzione delle categorie e la determinazione piĂą precisa delle mansioni qualiÂficative.
Altre categorie previste dai contratti collettivi sono quelle dei capi intermedi, come i capi-squadra o i capiturno, che sono essi stessi addetti alla produzione, anche se con il compito di organizzare e diÂrigere un gruppo di lavoratori. Le mansioni di tali lavoratori sono diverse da quelle del preparatore, che è una qualifica di operaio qualificato con il compito di preparare e di programmare il lavoro di altri lavoratori, senza tuttavia avere nei confronti di questi ultimi funzioni direttive e di conÂtrollo.