Le mansioni indicano l’insieme dei compiti e delle specifiche attività che il lavoratore è chiamato ad eseguire. Esse trovano fondamento nell’art. 2103 del Codice Civile che stabilisce che il lavoratore deve essere adibito alle mansioni per il quale è stato assunto. Le mansioni individuano l’oggetto specifico dell’obbligazione lavorativa e a seconda dell’importanza di esse e la professionalità che richiedono viene stabilita la retribuzione dovuta.

Tali mansioni sono innumerevoli, così vengono individuati insiemi di mansioni ritenute equivalenti con una qualifica o un livello.

La Legge prevede che in relazione alle mansioni svolte, i lavoratori vengano classificati in quattro categorie:

1) dirigenti;

2) quadri;

3) impiegati;

4) operai.

I criteri da utilizzare per stabilire l’appartenenza a ciascuna di queste categorie sono previsti da leggi e contratti collettivi.

Attualmente, soprattutto in ragione della progressiva unificazione della normativa del rapporto di lavoro degli impiegati e degli operai, tale classificazione in queste categorie non ha più molta rilevanza.

L’unica categoria che si differenzia dalle altre sul piano della disciplina legale è quella dei dirigenti.

C’è poi da dire che l’individuazione di criteri per distinguere la categoria degli impiegati da quella degli operai è problematica. Va comunque ricordato quanto sostenuto da una parte della dottrina, che aveva individuato l’elemento distintivo nel diverso atteggiarsi della collaborazione, che presuppone per l’impiegato una collaborazione all’organizzazione dell’impresa, mentre l’operaio non concorre a tale collaborazione.

I dirigenti

Si tratta di una categoria di lavoratori non definita dalla Legge che ad essa si riferisce a solo scopo di dettare una disciplina diversa rispetto a quella applicata alle altre categorie.

Ai dirigenti è applicata una disciplina diversa in quanto il loro rapporto di lavoro è caratterizzato dalla particolare intensità dell’elemento fiduciario, conseguente all’attribuzione di poteri decisionali e della relativa responsabilità.

I dirigenti quindi hanno proprie organizzazioni sindacali, distinte da quelle degli altri lavoratori subordinati. Hanno anche un trattamento economico e previdenziale più favorevole.

Disposizioni speciali sono poi dettate per i dirigenti pubblici, ai quali è attribuito il potere di gestione dell’attività della Pubblica Amministrazione, con la conseguente responsabilità per la mancata realizzazione dei risultati loro affidati. Responsabilità che possono comportare anche il licenziamento nei casi più gravi.

Si consideri inoltre che gli incarichi dei dirigenti pubblici sono temporanei e nel caso di passaggio ad un diverso incarico non trova applicazione la tutela prevista dal Codice Civile che vieta la modifica in pejus delle mansioni del lavoratore.

I quadri

La categoria dei quadri comprende i lavoratori che, pur non appartenendo alla categoria dei dirigenti, svolgono funzioni di carattere continuativo di rilevante importanza ai fini dello sviluppo e dell’attivazione degli obiettivi dell’impresa.

La Legge ha espressamente previsto che ai quadri si applicano le norme riguardanti la categoria degli impiegati.

Le uniche diverse disposizioni sono quelle dettate dagli art. 4-5-6 della legge 190/1985 che prevedono l’obbligo del datore di lavoro ad assicurare i quadri contro il rischio di responsabilità civile e che i contratti collettivi possono condizionare la cosiddetta promozione automatica alla categoria di quadro e a quella dirigenziale, allo svolgimento di mansioni più elevate per un periodo superiore ai tre mesi.

La classificazione sindacale

A differenza di quella legale, la classificazione dei lavoratori prevista dalla contrattazione collettiva è più articolata e complessa.

La classificazione sindacale comporta l’assegnazione ad ogni lavoratore di una qualifica o di un livello sulla base delle mansioni effettivamente svolte, tenendo conto della professionalità richiesta per il loro svolgimento.

La determinazione delle qualifiche e dei livelli dei lavoratori spetta ai datori di lavoro, entro limiti precisi: le qualifiche vanno stabilite, come detto, sulla base delle mansioni svolte e devono essere distribuite per gradi entro le varie categorie di dipendenti, così che sia prestabilito l’ordinamento gerarchico dell’impresa.

Inquadramento dei datori di lavoro

La Legge detta a volte discipline differenziate sia a seconda delle dimensioni dell’impresa che sulla base dell’attività svolta dal datore di lavoro. Però il nostro ordinamento non prevede criteri generali di classificazione con i quali definire i diversi settori merceologici. Di regola, comunque, l’appartenenza del datore di lavoro ad una categoria è individuata sulla base della natura dell’attività esercitata da esso.

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