Le esclusioni

Fuori dal lavoro subordinato e dal lavoro autonomo, secondo il tipo contrattuale precisato dall’art 2222 cc, si pongono i rapporti di collaborazione autonoma coordinata e continuativa, che gli art. 61-69 d.lgs.276/03 hanno denominato rapporti di lavoro a progetto (in realtà ex rapporto di lavoro autonomo coordinato e continuativo previsto dall’art. 409 c.p.c.). La connessione con il progetto, che comporta la temporaneità del rapporto, dovrebbe favorire un uso non fraudolento del lavoro autonomo coordinato e continuativo, rafforzandone i caratteri dell’autonomia. La trasformazione in questione non opera per alcune categorie espressamente contemplata dall’articolo 61.

Mancanza del progetto e conversione in lavoro subordinato: condizioni

L’art. 69 stabilisce che i rapporti di collaborazione coordinata e continuativa instauratisi senza l’individuazione di uno specifico progetto, si configurano come rapporti di lavoro subordinato a tempo indeterminato sin dalla data di costituzione. Secondo parte della dottrina tale trasformazione avverrebbe a fini punitivi; secondo altri invece, si avrebbe un caso di violazione legislativa dell’uguaglianza giuridica, perché il legislatore avrebbe inquadrato nella fattispecie del lavoro subordinato un rapporto che potrebbe presentare viceversa i caratteri del lavoro autonomo.

Tuttavia, se si interpretasse alla lettera la disposizione sulla trasformazione del rapporto, dovrebbe concludersi nel senso che la disposizione in esame, anziché porsi in deroga rispetto alla fattispecie del lavoro subordinato, l’avrebbe del tutto modificato, poiché qualifica un rapporto di lavoro come subordinato per il solo fatto della mancanza di connessione con un progetto o programma, a prescindere dalla soggezione al potere direttivo.

Pertanto, l’interpretazione letterale che comporterebbe la modifica dell’ art. 2094 cc, è inammissibile. Sembrerebbe allora giusto l’orientamento dottrinale (confermato dallo stesso articolo 69) per cui la presunzione della natura subordinata del rapporto in mancanza della connessione con il progetto, non sarebbe assoluta ma relativa, in quanto richiederete la presenza dei requisiti della subordinazione, ossia lo svolgimento della prestazione sotto la direzione del datore.

Pertanto, i rapporti non collegati con un progetto o programma e tuttavia privi di inquisiti della subordinazione, restano in vita come rapporti di lavoro autonomo, ai sensi dell’articolo 2222 cc, sul contratto d’opera, in combinato disposto con l’articolo 1322 cc, che consente alle parti di dar vita a rapporti atipici; in questo caso il contratto atipico di lavoro autonomo sarebbe quello non ha prestazione istantanea ma prestazioni periodiche o continuative.

Rilevanza contrattuale del progetto e forma del contratto

La determinazione del progetto, programma di lavoro o fase di esso, non assume valore contrattuale, in quanto è rimessa al potere unilaterale del committente; ciò contrariamente all’interpretazione letterale dell’articolo 62, che fa riferimento alla deduzione nel contratto del contenuto caratterizzante del progetto o del programma. Tale disposizione infatti, deve essere interpretata in combinato disposto con l’articolo 61, nel senso che il contenuto essenziale del progetto o programma costituisce il punto di riferimento per l’esecuzione dell’opera o del servizio.

Inoltre, che il progetto programma costituisca l’oggetto del contratto, è da escludere anche in considerazione del fatto che la realizzazione non è possibile con una sola prestazione di lavoro, occorrendo il concorso di tutti gli altri fattori dell’organizzazione. Le opere o i servizi, con il carattere della continuità e coordinamento, costituiscono, insieme all’attività necessaria per il compimento, l’oggetto dell’obbligazione di lavoro (articolo 61); la realizzazione del progetto programma è un risultato ulteriore rispetto a quello contrattuale.

L’ art. 62 stabilisce che il contratto di lavoro a progetto è stipulato in forma scritta e deve contenere, ai fini della prova, la determinazione del contenuto del contratto , sia per gli elementi essenziali che per quelli accidentali. La funzione meramente probatoria della forma scritta esclude l’invalidità del contratto in mancanza della stessa; invalidità che si risolverebbe a danno del prestatore comportando non la conversione in un tipo di contratto più favorevole, ma l’estinzione del rapporto sia pure con la sanatoria per il periodo in cui lo stesso ha avuto esecuzione. La prova non dell’esistenza del contratto, ma della qualificazione dello stesso, come lavoro subordinato anziché autonomo coordinato e continuativo, non è sottoposta ad alcun limite.

Inadeguatezza della tutela e obblighi del prestatore

La tutela predisposta dal decreto legislativo è inadeguata, poiché non è esteso al lavoratore a progetto il principio della retribuzione sufficiente sancito dall’art. 36 Cost., ma l’art. 63 prevede solo un corrispettivo proporzionato alla quantità e qualità del lavoro, che tenga conto dei compensi per analoghe prestazioni di lavoro autonomo. L’articolo 66 del decreto stabilisce che la gravidanza, la malattia e l’infortunio del lavoratore non comportino l’ estinzione del rapporto ma solo la sospensione, tuttavia senza alcun diritto ad un trattamento sostitutivo del compenso dovuto né alla proroga della durata del contratto per un periodo corrispondente a quello della sospensione.

Inoltre esclusa per i lavoratori a progetto la tutela contro la disoccupazione e la tutela pensionistica è notevolmente inferiore a quella dei lavoratori subordinati. Viceversa sono posti a carico del lavoratore a progetto gli obblighi di diligenza e fedeltà, nonché la soggezione al potere di coordinamento del committente (diverso rispetto al potere direttivo del datore). Poiché il lavoratore è messo a contatto con una sfera dell’organizzazione interna dell’azienda, la riservatezza si trasforma in riserbo (art. 64); lo stesso articolo pone il divieto per il collaboratore a progetto di svolgere attività concorrenziale con il committente (cd. divieto di concorrenza differenziata).

Inderogabilità, rinunce e transazioni

L’ inderogabilità in pejus delle norme di tutela relative alla lavoro subordinato o parasubordinato, si desume con sicurezza dagli artt. 61 e 66 del d.lgs. 276/03. I diritti derivanti dalle norme inderogabili a tutela dei lavoratori, se entrate nel patrimonio del prestatore, non possono essere oggetto di rinunce o transazioni, salvo nel caso di accordo tra le parti in sede di certificazione del rapporto di lavoro, come previsto dall’ art. 68, nella nuova formulazione introdotta dal d.lgs. 251/04.

Lavoro occasionale ed accessorio

Distinguiamo tre ipotesi di lavoro occasionale:

art. 61: la prima, contrapposta al lavoro autonomo coordinato e continuativo, si verifica quando le prestazione con lo stesso committente abbiano una durata complessiva non superiore a 30 giorni nel corso dell’anno solare, per un compenso non superiore a € 5.000;
art. 71-73: la seconda prevede prestazioni, di durata inferiore a 30 giorni nel corso dell’anno solare per un compenso non superiore a € 5.000, che presentino il carattere dell’accessorietà (ad esempio piccoli lavori domestici come l’assistenza agli anziani, agli ammalati eccetera); tali lavori possono essere svolti solo da soggetti al di fuori del mercato del lavoro e presentano speciali modalità di pagamento attraverso carnet di buoni, che vengono convertiti in denaro dal concessionario;
art. 74: La terza ipotesi si riferisce alle prestazioni occasionali nel settore dell’agricoltura svolte da parenti e affini entro il terzo grado al titolo di obbligazione morale, senza compensi.

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