In alcuni casi il lavoro autonomo può svolgersi con caratteristiche analoghe a quelle del lavoro subordinato. Si tratta del lavoro parasubordinato, in cui il lavoratore, pur essendo giuridicamente qualificato come autonomo, di fatto si trova in una posizione di dipendenza verso il committente. In questo tipo di lavoro, la prestazione lavorativa presenta tre caratteristiche:

  1. essere prevalentemente personale;
  2. continuativa
  3. coordinata con l’attività del committente

Proprio per queste caratteristiche si parla anche di rapporti di collaborazione coordinata o continuativa (Co.Co.Co). Ed è proprio il coordinamento dell’attività lavorativa a distinguere il rapporto di lavoro parasubordinato dal lavoro autonomo.

Col tempo al lavoro parasubordinato sono state estese norme applicate a rapporti di lavoro subordinato: così anche alle controversie relative a lavoratori parasubordinati si applicano il rito del lavoro; alle rinunzie e transazioni si applica quanto dettato dall’art. 2113 del Codice Civile; anche tali lavoratori godono di una tutela previdenziale.

Però nel concreto svolgimento dei rapporti di lavoro, lo strumento delle collaborazioni coordinate e continuative è stato spesso utilizzato per eludere la normativa del lavoro subordinato. Per evitare l’utilizzo fraudolento di tali rapporti, il legislatore con D. Lgsl. 276/2003 ha introdotto il lavoro a progetto, che è un contratto di natura autonoma entro cui devono essere ricordati i rapporti di collaborazione con un datore di lavoro, diversi dalla subordinazione. Quindi il legislatore ha stabilito che i rapporti di lavoro parasubordinato devono essere riconducibili ad uno o più progetti specifici o programmi di lavoro determinati dal committente e gestiti autonomamente dal collaboratore in funzione del risultato.

Nei riguardi dei lavoratori a progetto sono previste ulteriori tutele:

–          diritto ad essere riconosciuto come autore dell’invenzione fatta nello svolgimento del rapporto;

–          diritto alla sospensione del rapporto in caso di gravidanza, malattia e infortunio;

–          diritto alla sicurezza e all’igiene nei luoghi di lavoro.

Di fatto si è, quindi, voluto introdurre un divieto di rapporti di collaborazione coordinata e continuativa atipici, stabilendo che quando non sussista un progetto o un programma di lavoro, il rapporto si presume di natura subordinata e a tempo indeterminato. Per questo tipo di lavoratori, detti collaboratori a progetto, sono previste ulteriori tutele.

Per la stipulazione del contratto a progetto è richiesta:

–          la forma scritta;

–          l’indicazione nel contratto, ai soli fini di prova,:

  • della durata;
  • delle prestazioni;
  • del progetto;
  • del corrispettivo;
  • delle forme di coordinamento tra il collaboratore e il committente
  • delle eventuali misure a tutela della salute.

Il contratto si risolve al momento della realizzazione del progetto.. E’ comunque consentito alle parti recedere prima della scadenza del termine per giusta causa.

Il legislatore, per promuovere la stabilizzazione dell’occupazione, ha consentito al committente di stipulare, entro il 3/11/2007, accordi sindacali per trasformare i rapporti di lavoro a progetto in contratti di lavoro subordinato.