La tutela del reddito del lavoratore disoccupato è garantita non soltanto dalla NASpI ma anche da uno strumento denominato assegno di ricollocazione. L’assegno individuale di ricollocazione è destinato ai disoccupati che percepiscono la NASpI la cui durata sia superiore a 4 mesi ed è rilasciato, su loro richiesta, dai centri per l’impiego (nei limiti, però, delle risorse disponibili) all’esito della procedura con la quale è definito il profilo personale di occupabilità del richiedente. Tale assegno non è assoggettato a contribuzione previdenziale, è spendibile dal disoccupato presso gli stessi centri per l’impiego o presso gli operatori privati accreditati al fine di ottenere un servizio di assistenza intensiva nella ricerca di un lavoro.

Per favorire la concorrenza, è stabilito che sia il titolare dell’assegno di ricollocazione a scegliere il soggetto erogatore del servizio. Il servizio deve essere richiesto, a pena di decadenza dallo stato di disoccupazione, entro 2 mesi dalla data di rilascio dell’assegno ed ha una durata di 6 mesi, prorogabile per altri 6 nel caso in cui non sia stato speso l’intero ammontare dell’assegno. Il servizio di assistenza alla ricollocazione deve garantire al disoccupato l’affiancamento di un tutor e un programma di ricerca intensiva della nuova occupazione in una determinata area, anche con eventuali percorsi di riqualificazione professionale.

Nel contempo, il soggetto disoccupato ha l’onere di svolgere le attività individuate dal tutor e di accettare offerte di lavoro congrue, anche con riferimento alle condizioni del mercato del lavoro nell’area di riferimento. L’importo dell’assegno di ricollocazione, finanziato con le risorse del Fondo per le politiche attive del lavoro istituito presso il Ministero del lavoro nonché delle regioni e delle provincie autonome, è definito dall’ANPAL e deve essere graduato in relazione al profilo personale di occupabilità. Infine, con un meccanismo di premialità che dovrebbe favorire anche esso la concorrenza, è previsto che l’assegno di ricollocazione sia incassato dal soggetto erogatore del servizio prevalentemente a risultato occupazione ottenuto.

In via sperimentale, il legislatore ha introdotto un ulteriore strumento di tutela del reddito per i lavoratori disoccupati che ne hanno più necessità. Si tratta dell’assegno di disoccupazione (ASDI) previsto soltanto per i lavoratori privi di occupazione che abbiano già fruito interamente della NASpI e che si trovino in una condizione economica di bisogno. Per l’erogazione della prestazione è necessario che il richiedente sottoscriva un patto di servizio personalizzato concordato con il centro per l’impiego alle cui prescrizioni esso deve poi attenersi per evitare l’applicazione delle relative sanzioni.

L’assegno è erogato mensilmente per una durata massima di 6 mesi ed è pari al 75% dell’ultima NASpI percepita e, comunque, non può essere superiore all’importo dell’assegno sociale. Finanziato interamente dalla fiscalità generale, tale assegno consente, in sostanza, un prolungamento della NASpI per i lavoratori disoccupati in condizioni economicamente più svantaggiate. L’ASDI è configurabile quindi come un trattamento assistenziale anche perché non sono richiesti requisiti di contribuzione per maturarne il diritto.

 

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