Il vaglia cambiario

Il vaglia cambiario emesso dalla Banca d’Italia, dal Banco di Napoli e dal Banco di Sicilia è un titolo di credito all’ordine, con cui le banche emittenti si impegnano a pagare a vista una determinata somma di denaro al portatore legittimo del titolo. Detti vaglia corrispondono agli assegni circolari emessi dalle altre banche (infatti, al posto della denominazione di “assegno circolare”, essi devono contenere la denominazione di “vaglia cambiario”). Come per gli assegni circolari, il rapporto sottostante deriva dal fatto che colui che richiede alla banca l’emissione dei titoli gli versa una somma uguale a quella, indicata nei vaglia, che la stessa banca si obbliga a pagare al portatore legittimo.

Al vaglia cambiario sono applicabili le norme sulla cambiale propria, tranne quelle concernenti l’avallo, la domiciliazione, la promessa d’interessi, la cambiale in bianco (art. 90 1.ass.). Anche il vaglia cambiario può essere emesso o girato apponendovi la clausola “non trasferibile”. Il debitore cartolare è un banchiere di sicura solvibilità, pertanto di solito il titolo – al pari degli assegni circolari – viene accettato in sostituzione della moneta e viene largamente adoperato per trasferire con maggiore comodità e facilità somme da un luogo ad un altro.

 

L’ assegno bancario libero e piazzato

Titoli all’ordine per conto della Banca d’Italia (che assume la veste di trattaria) possono essere emessi da corrispondenti all’uopo autorizzati (che assumono la veste di traenti) e possono essere pagati a vista presso qualsiasi filiale (assegno bancario libero) ovvero presso una sola filiale (assegno bancario piazzato) della stessa Banca d’Italia (art. 98 1.ass.).

Tali titoli sono modellati sullo schema della tratta e non del vaglia cambiario, ma tuttavia la loro funzione economica è quella del vaglia e degli assegni circolari, consentendo un’agevole trasmissione del denaro da luogo a luogo. Assegni bancari liberi, equiparati a quelli della Banca d’Italia, possono essere emessi anche dai corrispondenti del Banco di Napoli e del Banco di Sicilia (art. 107 1.ass.).

 

L’ assegno circolare dell’ istituto centrale delle banche popolari

Quando le banche che appartengono ad una stessa categoria costituiscono o aderiscono ad un istituto centrale di categoria, l’istituto può essere utilizzato dalla Banca d’Italia ad emettere assegni circolari. L’emissione degli assegni è affidata, in base ad apposita convenzione, alle banche aderenti, che assumono la posizione di banche corrispondenti (art. 85 1.ass.), ed emettono i titoli quali rappresentanti dell’Istituto.

Le banche aderenti rilasciano ai propri clienti gli assegni su moduli a stampa ad esse consegnati dallo stesso Istituto. L’estinzione degli assegni si verifica con il pagamento da parte o dello stesso Istituto o di una qualsiasi banca popolare aderente.

 

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