L’assegno circolare è uno strumento di pagamento, ma la sua struttura formale non ricalca quella della cambiale tratta, bensì si modella su quella del pagherò cambiario, in quanto viene emesso direttamente – su richiesta del cliente, che versa l’importo corrispondente o ne consente l’addebitamento sul proprio conto – da una banca che perciò assume la veste di debitore principale, obbligandosi a pagarlo a vista al portatore presso tutti i recapiti indicati sul titolo. Inoltre diciamo che, l’assegno circolare deve essere emesso necessariamente all’ordine, e può essere emesso sbarrato, da accreditare, non trasferibile e turistico (art. 82, 86 1.ass.).

Per potere emettere assegni circolari, la banca deve ottenere l’autorizzazione della Banca d’Italia, ed è tenuta a costituire presso la stessa Banca d’Italia a garanzia dei medesimi una cauzione commisurata all’entità dei titoli in circolazione, cauzione sulla quale i portatori degli assegni hanno un privilegio speciale (art. 82 1.ass.). Dal momento che gli assegni circolari sono emessi solo da banche (presumibilmente, di sicura solvibilità), si può ammettere che la loro trasmissione abbia tra le parti effetti solutori, ravvisandovi – salva diversa volontà delle stesse parti – una cessione pro soluto, e non pro solvendo.

Inoltre, l’assegno circolare deve contenere:

– la denominazione di “assegno circolare” nel contesto del titolo

– la promessa incondizionata di pagare a vista una somma determinata

– l’indicazione del prenditore

– l’indicazione della data e del luogo in cui l’assegno è emesso

– e la sottoscrizione dell’istituto emittente.

Il titolo che manchi di qualcuno dei suddetti requisiti non vale come assegno circolare (art. 83 1.ass.), ed inoltre quando è di importo superiore a 12500, 00 euro, deve essere emesso con la clausola “non trasferibile”. Il possessore decade dall’azione di regresso contro i giranti se non presenta il titolo per il pagamento entro 30 giorni dall’emissione. L’azione contro il banchiere emittente si prescrive nel termine di 3 anni dall’emissione. La girata a favore dello stesso emittente estingue l’assegno (art. 84 1. ass.).

 

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