L’assegno circolare è un titolo di credito all’ordine, emesso da un istituto autorizzato che contiene la promessa di pagare a vista la somma indicata sul titolo. Elementi essenziali del titolo sono la denominazione di assegno circolare inserita nel titolo, la promessa incondizionata di pagare a vista una somma determinata, l’indicazione del prenditore, l’indicazione della data e luogo di emissione e la sottoscrizione dell’istituto emittente.

A differenza dall’assegno bancario che ha la struttura di una tratta e non comporta obbligazione cambiaria della banca l’assegno circolare ha la struttura del pagherò e comporta obbligazione cambiaria della banca. Per tale motivo l’assegno circolare è un mezzo di pagamento più sicuro dell’assegno bancario in quanto chi lo riceve in pagamento può essere sicuro sul fatto che esso sarà pagato dalla banca emittente che lo ha emesso.

A maggiore garanzia è anche stabilito che gli istituti autorizzati ad emettere assegni circolari devono depositare presso la banca d’Italia una cauzione in titoli a garanzia degli assegni stessi. Inoltre poiché l’assegno è emesso a seguito di costituzione della relativa provvista da parte di chi ne fa richiesta per utilizzarlo come strumento di pagamento, la legge nel caso di assegno intestato a terzi emesso con la clausola non trasferibile riconosce al richiedente il potere di chiedere il ritiro della provvista previa restituzione del titolo.

Si applicano all’assegno circolare le disposizioni poste per la cambiale con la differenza che il termine legale di presentazione è fissato in trenta giorni dall’emissione (la mancata presentazione in questo termine comporta decadenza dall’azione di regresso) mentre l’azione nei confronti dell’emittente si prescrive nel termine di tre anni dalla emissione.

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