Molti pagamenti – specie per cifre rilevanti – si fanno per mezzo delle banche in modo da evitare i rischi e gli inconvenienti relativi alla custodia e al trasporto della moneta. A questo scopo è vietato il cosiddetto riciclaggio, ossia il pagamento per contanti di somme superiori ai 12.500 euro. Uno dei più comuni mezzi di pagamento è l’assegno bancario, del quale si serve che stipula con la banca un contratto (solitamente) di conto corrente, in virtù del quale – sulla base di una cosiddetta convenzione di assegno – viene autorizzato dalla banca a trarre su di essa dei titoli di credito.

Con l’assegno, infatti, il cliente ordina alla banca trattaria di pagare una somma determinata al legittimo portatore del titolo; il cliente è autorizzato a trarre assegni fino ad un ammontare determinato, che costituisce la somma che il cliente ha disponibile presso la banca (la cosiddetta provvista) Gli assegni bancari sono di solito redatti su moduli stampati (che compongono il cosiddetto libretto degli assegni) che la stessa banca fornisce al cliente al momento della stipula della convenzione di assegno.

L’assegno bancario, quindi, è un titolo di credito mediante il quale il traente ordina ad un banchiere di pagare a vista un somma determinata al portatore legittimo del documento. Sul piano strutturale, esso (l’assegno) assomiglia alla cambiale tratta, ma sul piano funzionale si distingue da questa poiché:

– l’assegno costituisce uno strumento di pagamento, e quindi la scadenza è sempre “a vista”;

– nell’assegno, inoltre, il trattario deve essere necessariamente un banchiere;

– e, infine, mentre nella cambiale il trattario, con l’accettazione, diventa obbligato cambiario, invece nell’assegno, in base alla convenzione di assegno, il banchiere non diventa obbligato cartolare nei confronti del portatore legittimo dell’assegno: in quanto questi (cioè il banchiere) è obbligato extracartolare a pagare la somma indicata nell’assegno soltanto nei confronti del traente, e fino al limite della provvista; pertanto, se il banchiere rifiuta il pagamento al portatore legittimo del titolo, questi non ha nessuna azione contro di lui, ma può agire solo in via di regresso contro il traente e gli eventuali giranti.

Quindi possiamo dire che l’assegno adempie ad una funzione di pagamento, (ossia è uno strumento che serve per effettuare pagamenti), mentre la cambiale adempie ad una funzione di credito (serve cioè per ottenere credito). In Italia la disciplina dell’assegno è contenuta nel r.d. 21 dicembre 1933 n.1736 (che citiamo così: 1.ass.) emanato, al pari di quello sulla cambiale, in esecuzione delle convenzioni internazionali stipulate a Ginevra.

La maggior parte della disciplina applicabile all’assegno bancario coincide con la disciplina propria della cambiale, salve alcune differenze che derivano dalla diversa funzione dei due titoli. E precisamente:

1.Requisiti:

  1. invece della denominazione “cambiale”, l’assegno deve contenere, nel contesto del titolo a pena di nullità, la denominazione di “assegno bancario” o quella francese di “chéque”; a tal proposito è opportuno specificare che se l’assegno è redatto in una lingua diversa, la denominazione deve essere espressa nella stessa lingua (art. 1 c.1 1.ass.) ;
  2. Non è necessaria l’indicazione della scadenza, perché essa (la scadenza) è sempre “a vista”;
  3. Per la validità dell’assegno, il trattario deve essere sempre un banchiere; per la regolarità dell’assegno, è necessario che la banca abbia autorizzato l’emissione e che il traente abbia dei fondi disponibili presso la banca trattaria sufficienti al pagamento: se manca l’autorizzazione all’emissione o se mancano detti fondi l’assegno è egualmente valido e il traente assume un’obbligazione cartolare;
  4. L’assegno può essere emesso per mezzo di rappresentante (a differenza della cambiale, però, il rappresentante generale – in quanto tale – ha il potere, salva clausola contraria, di emettere e girare assegni bancari in nome del traente, anche se questi non è un imprenditore commerciale). Inoltre, l’assegno può essere tratto anche per conto di un terzo, titolare della provvista presso la banca: e precisamente, in questo caso il traente utilizza, in nome proprio, la provvista del terzo, e l’assegno è regolare soltanto se il titolare della provvista lo ha autorizzato ad emettere assegni sul proprio conto.
  5. Se manca il luogo di pagamento, si considera tale il luogo indicato accanto al nome del banchiere trattario; in mancanza di tale indicazione, si considera luogo di pagamento il luogo di emissione dell’assegno;
  6. Traente e trattario devono essere due persone diverse, poiché l’assegno non può essere tratto sullo stesso traente, salvo che sia tratto tra diversi stabilimenti dello stesso traente;
  7. In conseguenza della funzione di mezzo di pagamento dell’assegno, la data di emissione deve essere apposta sul titolo ed essere vera. Pertanto, se l’assegno è privo di data di emissione, la giurisprudenza lo considera invalido, mentre l’assegno con data falsa rimane invece valido. Se l’assegno è stato post-datato (se cioè è stata apposta una data posteriore a quella del giorno di emissione), il portatore può sempre chiederne il pagamento “a vista”, anche prima che giunga il giorno apposto come data;
  8. Qualsiasi promessa di interessi inserita nell’assegno bancario si ha per non scritta;
  9. L’assegno emesso in bianco è inammissibile e quindi invalido, poichè è privo di qualcuno dei suoi elementi essenziali, ossia: denominazione di assegno o di chéque, nome del trattario, data di emissione, luoghi di emissione e di pagamento. Tuttavia è opportuno specificare che non è in bianco – e quindi è valido – l’assegno emesso senza indicare il nome del prenditore, in quanto tale mancanza incide soltanto sulla legge di circolazione del titolo, nel senso che esso vale come “assegno bancario al portatore” (art. 5 c.3 1.ass.).

L’assegno può essere all’ordine ovvero al portatore (se però vi è la clausola “non all’ordine” vale la regola della cambiale e l’assegno può essere trasferito solo nelle forme e con gli effetti della cessione ordinaria); se non è detto niente, l’assegno è all’ordine; perché sia al portatore, dunque, è necessario inserire la dizione “o al portatore”, o altra equivalente. L’assegno non può essere al portatore quando è tratto tra diversi stabilimenti dello stesso traente.

Per ostacolare il riciclaggio di denaro proveniente da attività illecite, il legislatore ha voluto impedire la circolazione di assegni al portatore di importo superiore a 12500, 00 euro: in questo caso l’assegno deve essere emesso con l’indicazione del nome del prenditore e con la clausola “non trasferibile”. Quanto alla girata diciamo che negli assegni all’ordine la girata ha, come nella cambiale, la duplice funzione di trasferimento del diritto cartolare e di garanzia del pagamento (il girante, cioè, diventa obbligato di regresso); la girata può essere apposta anche in un assegno emesso al portatore, ma in questo caso essa non lo trasforma in un titolo all’ordine, svolgendo solo la funzione di garanzia, per cui il girante diventa responsabile secondo le norme sul regresso (art. 23 1.ass.).

Nell’assegno bancario non è prevista una girata per “valuta in garanzia”, incompatibile con la sua funzione di pagamento e perciò non si può costituire validamente un diritto di pegno sul credito cartolare. La girata al trattario vale come quietanza, e quindi il trattario non può girare ulteriormente l’assegno, salvo il caso che egli abbia diversi stabilimenti e la girata sia fatta ad uno stabilimento diverso da quello sul quale l’assegno bancario è stato tratto (art. 18 c.5 1.ass.).

L’assegno non può essere accettato; ogni menzione di accettazione apposta sull’assegno si ha per non scritta, e quindi il banchiere trattario non diventa mai obbligato cartolare nei confronti del portatore legittimo dell’assegno bancario. Ogni menzione di certificazione, conferma, visto e ogni altra equivalente, scritta sul titolo, e firmata dal trattario “ha solo l’effetto di accertare l’esistenza dei fondi e di impedirne il ritiro da parte del traente prima della scadenza del termine di presentazione” dell’assegno.

Secondo la giurisprudenza con il “visto” il trattario non assume verso il portare dell’assegno neppure un obbligo extracartolare di pagamento, ma assume soltanto l’obbligo di bloccare i fondi della provvista garantendo la copertura dell’assegno (se viola tale obbligo sarà responsabile per i danni subiti dal portatore). Dunque, la funzione pratica del “visto” è quella di consentire, per il breve periodo che corre dall’emissione alla scadenza del termine di presentazione, un’agevole negoziazione dell’assegno di cui è stata assicurata dalla banca trattaria la copertura.

La sola forma di scadenza dell’assegno è quella “a vista”; pertanto ogni altra clausola contraria non ha valore e la scadenza resta a vista. Dunque, l’assegno può essere presentando al banchiere per il pagamento subito dopo l’emissione. Per quanto riguarda il termine di presentazione diciamo che è prescritto che l’assegno deve essere presentato al pagamento entro un termine finale che naturalmente inizia a decorrere dalla data di emissione, e che è di 8 giorni se il comune di emissione e quello di pagamento coincidono e di 15 giorni se si tratta di due comuni diversi (art. 32 c.1 1.ass.). Se si lascia trascorrere detto termine senza chiedere il pagamento si hanno varie conseguenze, e precisamente:

  1. a) si estingue l’obbligazione di regresso dei giranti (art. 45 c.2 1.ass.);
  2. b) se il traente dà al trattario l’ordine di non pagare l’assegno, il trattario deve eseguirlo;
  3. c) il traente può ritirare i fondi quand’anche l’assegno sia stato vistato dal trattario;
  4. d) anche se l’assegno è privo di copertura, il traente non è soggetto a sanzioni amministrative.

Quanto al pagamento diciamo che il banchiere trattario non è tenuto al pagamento nei confronti del portatore legittimo dell’assegno, ma solo verso il traente, secondo il contenuto della convenzione di assegno. Se avviene il pagamento, estingue ogni obbligo di regresso del traente e dei giranti; inoltre, si estingue anche l’obbligazione extracartolare del trattario verso il traente, a condizione che il pagamento sia fatto al portatore legittimo dell’assegno senza dolo o colpa grave da parte del trattario. Il pagamento può essere dal trattario opposto al traente o ai suoi eredi anche se avviene dopo che il traente è divenuto incapace ovvero dopo la sua morte (art. 36 1.ass.). Per quanto riguarda, invece, la falsificazione della firma del traente diciamo che, mentre è sicuro che il trattario non è tenuto a verificare l’autenticità delle firme dei giranti, è invece discusso – nel silenzio della legge – quali conseguenze si abbiano per il pagamento di un assegno nel quale sia stata falsificata la firma del traente. A tal proposito è opportuno specificare che, se la falsificazione è avvenuta per colpa del traente (ad esempio, per negligenza nella custodia del libretto degli assegni) ovvero se il pagamento è avvenuto con colpa da parte della banca (ad esempio, si è omesso di controllare la corrispondenza della firma del traente con la firma del medesimo depositata al momento della stipula della convenzione di assegno: cosiddetto specimen), e precisamente: nel primo caso il rischio del pagamento ricade sul traente, mentre nel secondo (caso) sulla banca, di cui la giurisprudenza presume la colpa, finchè essa non dimostri – con ogni mezzo di prova – di non essere stata in grado di riscontrare la falsità nonostante l’uso della diligenza dell’accorto banchiere. Analogamente, vi è concorso di responsabilità nell’ipotesi di concorso di colpa (art. 1227 c.1). Spesso, comunque, nella convenzione di assegno è contenuta una clausola per cui il trattario può sempre opporre al traente il pagamento degli assegni falsificati; tuttavia, questa clausola di esonero dalla responsabilità, non ha valore nel caso in cui il pagamento sia avvenuto “per dolo o per colpa grave” del trattario.

Quando è responsabile, la banca può ripetere la somma pagata per l’assegno falsificato da colui al quale il pagamento è stato fatto (se questi era in mala fede) e dal falsificatore. E‟ invece dubbio se possa esercitare l’azione di ripetizione contro il possessore di buona fede. Quanto all’alterazione dell’ammontare dell’assegno diciamo che se la banca trattaria in tale ipotesi ha pagato l’importo alterato dopo l’emissione dell’assegno, occorre accertare se l’alterazione fosse – oppure no – da essa riconoscibile con l’ordinaria diligenza professionale; poiché, se l’alterazione era riconoscibile, il pagamento (per l’eccedenza) non può essere addebitato al traente, al quale la giurisprudenza addossa l’onere della prova della riconoscibilità. Se la banca rifiuta il pagamento, si applica la stessa disciplina dell’alterazione del testo della cambiale, e quindi ciascun obbligato cartolare risponde nei limiti dell’importo originario dell’assegno, salvo che il creditore dimostri che la sottoscrizione è successiva all’alterazione. Controverso è il valore del cosiddetto benestare telefonico, che si ha nell’ipotesi in cui si presenti l’assegno per il pagamento ad una banca diversa da quella trattaria, e per ciò la prima banca chiede telefonicamente alla seconda la conferma dell’esistenza della provvista. Secondo la giurisprudenza della cassazione, occorre distinguere se mediante il benestare la banca trattaria abbia:

  1. a) fornito soltanto informazioni sull’esistenza della provvista; e in questo caso la banca trattaria è responsabile soltanto se ha dato informazioni errate.
  2. b) assunto l’impegno di “bloccare” i fondi; e in questa ipotesi, invece, la banca è responsabile se ha permesso al traente di disporre altrimenti della provvista.
  3. c) dato mandato (extracartolare) di pagare l’assegno; e in questo la banca è responsabile secondo le norme sul mandato.

In quale delle 3 ipotesi si ricada, è questione di fatto che, in caso di controversia, dev’essere accertata dal giudice. Quanto al rifiuto di pagamento diciamo che se la banca trattaria rifiuta il pagamento al portatore dell’assegno, questi può rivolgersi in via di regresso contro il traente, i giranti e i loro avallanti. E precisamente, per rivolgersi contro i giranti e i loro avallanti è necessario che l’assegno sia stato presentato al pagamento entro il termine prescritto e che la mancanza di pagamento sia stata constatata o mediante protesto o mediante dichiarazione del trattario scritta sull’assegno e registrata, o mediante dichiarazione di una stanza di compensazione alla quale l’assegno è stato presentato in tempo utile. È opportuno specificare a tal proposito che, il protesto o la constatazione equivalente devono farsi entro il termine di presentazione, ovvero nel primo giorno feriale successivo quando la presentazione dell’assegno è avvenuta nell’ultimo giorno del termine (art. 46 1.ass.). Viceversa, per esercitare l’azione contro il traente che ha emesso l’assegno, non c‟è bisogno né di rispetto del termine di presentazione, né di protesto o di altra constatazione equivalente; però, se dopo il decorso del termine di presentazione, la disponibilità della somma sia venuta a mancare per fatto del trattario (ad esempio, la banca è stata sottoposta a liquidazione coatta), il portatore perde l’azione di regresso contro il traente in tutto o limitatamente alla parte della somma che sia venuta a mancare (art. 45 c.2 1.ass.). Per quanto riguarda le eccezioni vale lo stesso regime della cambiale, poiché – al pari della cambiale – anche l’assegno è titolo esecutivo (art. 54 1.ass.).

Se l’assegno è stato tratto senza che la banca ne abbia autorizzato l’emissione, ovvero se esso è stato presentato in tempo utile ma non è stato pagato per mancanza o insufficienza della provvista il traente è soggetto a sanzioni amministrative pecuniarie applicate dal prefetto del luogo di pagamento. Tuttavia, nella seconda ipotesi (ossia, nell’ipotesi in cui l’assegno è privo di copertura presentato in tempo utile) le sanzioni amministrative non si applicano se entro 60 giorni dalla scadenza del termine di presentazione il traente effettua il pagamento dell’importo dell’assegno, degli interessi legali, di una penale pari al 10% della somma dovuta e non pagata, e delle eventuali spese per il protesto o per la contestazione equivalente. Se non avviene il pagamento tardivo, oltre all’applicazione delle sanzioni pecuniarie a carico dell’emittente opera anche il divieto di emettere assegni per un periodo da 2 a 5 anni.

Nell’ipotesi di mancato pagamento dell’assegno per difetto della provvista detto divieto opera solo se l’importo dell’assegno è superiore ai 5.milioni di lire (ovvero, 2582, 28 euro). La durata del divieto è determinata dallo stesso prefetto, tenendo conto della gravità dell’illecito e dell’importo dell’assegno o degli assegni emessi. Si tratta di una sanzione amministrativa accessoria (cosiddetta interdizione dall’emissione di assegni), a seguito della quale il richiedente non può più ricevere un libretto di assegni; a tal fine, è stabilito che al momento del rilascio del carnet il richiedente deve dichiarare per iscritto alla banca di non essere interdetto dall’emissione di assegni. Se comunque l’interdetto emette egualmente altri assegni, è punito penalmente per il solo fatto dell’emissione. Nelle ipotesi più gravi (ad esempio, emissione di assegni senza copertura per oltre 100 milioni, ossia 51641, 69 euro), l’emittente è anche soggetto ad altre sanzioni accessorie, quali l’interdizione dall’esercizio di un’attività professionale o imprenditoriale od anche l’incapacità di stipulare contratti con la pubblica amministrazione. Per quanto riguarda l’iscrizione nella Centrale d’allarme interbancaria (cosiddetta Cai) diciamo che, a seguito del mancato pagamento (anche tardivo) dell’assegno emesso senza autorizzazione o senza provvista, la banca trattaria, anche in mancanza di protesto o di constatazione equivalente, deve iscrivere il nome del traente nell’archivio informatizzato degli assegni bancari e postali e delle carte di pagamento istituito presso la Banca d’Italia (cosiddetta Cai). L’iscrizione nella Cai comporta la revoca di ogni autorizzazione (di qualunque banca o ufficio postale) ad emettere assegni bancari o postali, col conseguente divieto per ogni banca o ufficio postale, per la durata di 6 mesi, “di stipulare nuove convenzioni di assegno con il traente e di pagare gli assegni” da lui tratti dopo l’iscrizione nella Centrale, anche se emessi nei limiti della provvista. Se l’assegno è stato emesso senza copertura, entro 10 giorni dalla sua presentazione al pagamento la banca deve dare comunicazione al traente che, in mancanza di pagamento tardivo, procederà all’iscrizione nella Cai; se tale comunicazione non viene effettuata tempestivamente, la banca è obbligata a pagare gli assegni emessi dal traente dopo il decorso dei 10 giorni, anche se manca o è insufficiente la provvista, sino al limite di 20 milioni (ossia, 10329, 14 euro).

La procedura per l’ammortamento dell’assegno è analoga a quella prevista per la cambiale (art. 69 1.ass.). E precisamente, essa si applica non solo all’assegno all’ordine ma anche all’assegno al portatore.

L’azione di regresso del portatore contro il traente, i giranti e gli altri obbligati si prescrive in 6 mesi dal termine di presentazione; l’azione di regresso di chi ha pagato l’assegno contro chi lo precede nell’ordine cambiario si prescrive in 6 mesi dal giorno del pagamento dell’assegno ovvero dal giorno in cui l’azione di regresso è stata promossa contro di lui. L’azione di arricchimento, invece, si prescrive in 1 anno a decorrere dal giorno della perdita dell’azione cartolare (art. 75 1.ass.).

 

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