Un grave pericolo, che incombe sul portatore dell’assegno bancario, è quello del furto o dello smarrimento del titolo. Per diminuire i pericoli conseguenti al furto o allo smarrimento, si possono apporre sull’assegno bancario segni o clausole particolari, che rendono difficile al ladro o al ritrovatore la riscossione della somma cambiaria. E precisamente possiamo distinguere:

  1. Assegno sbarrato, nel senso che il traente o il portatore può “sbarrare” l’assegno apponendovi sulla faccia anteriore due linee rette parallele (cosiddette sbarre). Lo sbarramento è generale, se tra le due sbarre non vi è alcuna indicazione o se vi è la parola “banchiere” o altra equivalente; lo sbarramento è speciale se tra le sbarre è scritto il nome di un banchiere, che può essere lo stesso trattario. La cancellazione dello sbarramento o del nome del banchiere si ha per non fatta (art. 40 1.ass.).

Lo sbarramento dell’assegno non impedisce la circolazione del titolo, ma l’ultimo giratario deve essere necessariamente un banchiere, ovvero un cliente del trattario. L’effetto dello sbarramento generale, infatti, è che il trattario può pagare l’assegno soltanto ad un suo cliente ovvero ad un altro banchiere; mentre l’effetto dello sbarramento speciale è che il trattario può pagare l’assegno soltanto al banchiere designato tra le sbarre ovvero, se questi è lui stesso, ad un proprio cliente (art. 41 c.2 1.ass.).

I banchieri non possono acquistare un assegno sbarrato se non dai propri clienti o da altri banchieri, nè possono incassarlo se non per conto delle stesse persone, ossia: il banchiere trattario e gli altri banchieri, se non osservano le prescrizioni suddette, sono responsabili, nei limiti dell’importo dell’assegno, del risarcimento dei danni che eventualmente hanno causato al vero creditore, facilitando la riscossione a chi non era il vero creditore (art.41 c.3 e 5 ass.).

Lo sbarramento, sia generale che speciale, serve – dunque – a rendere meno pericoloso il furto o lo smarrimento, poiché il ladro o il ritrovatore non possono esigere l’importo dell’assegno direttamente, e solitamente non possono esigerlo neppure per mezzo di banchieri, dei quali dovrebbero essere clienti.

  1. Assegno da accreditare, nel senso che il traente o il portatore di un assegno bancario possono vietare che esso sia pagato in contanti, apponendo sulla faccia anteriore del titolo in senso trasversale le parole “da accreditare” o altra espressione equivalente; in tal caso il trattario non può pagare l’assegno in contanti, ma può solo accreditarne l’importo nel conto che il portatore ha presso di lui, ovvero compensarlo con un altro credito che egli a sua volta vanti verso il portatore legittimo dell’assegno (art. 42 1.ass.). La clausola “da accreditare” (in Italia usata poco frequentemente) non incide direttamente sulla circolazione del titolo, ma ne rende meno rischiosi il furto o lo smarrimento, in quanto l’assegno non può essere riscosso (mediante accreditamento) se non da clienti del trattario, i cui rapporti sono regolati mediante scritturazioni contabili.

  1. Assegno non trasferibile, in cui l’assegno bancario emesso o girato con la clausola “non trasferibile” o altra equivalente non può essere pagato se non al prenditore o, a richiesta di costui, accreditato nel suo conto corrente. Pertanto, dopo l’apposizione di detta clausola, l’assegno non può più circolare, e il portatore non può girarlo ad un banchiere se non per l’incasso; il banchiere, a sua volta, non può ulteriormente girarlo. Le girate apposte nonostante il divieto si hanno per non scritte; la cancellazione della clausola si ha per non avvenuta (art. 43 1.ass.).

I principali vantaggi derivanti dall’apposizione di detta clausola sono:

a) se l’assegno viene rubato o smarrito, il ladro o il ritrovatore non possono nè esigere la somma nè trasferire il credito, in quanto il pagamento può farsi solo al prenditore;

b) in caso di furto, smarrimento o distruzione il prenditore non deve ricorrere alla procedura di ammortamento, ma ha diritto di ottenere a proprie spese un duplicato dal traente, denunciando lo smarrimento, la distruzione o la sottrazione al trattario e al traente (art. 73 1.ass.).

 

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