Tipiche dell’assegno bancario sono alcune clausole, apposte dal traente o dal prenditore, volte a ridurre i rischi connessi al furto o allo smarrimento del titolo.

L’assegno sbarrato è un assegno cui vengono apposte due rette parallele sulla faccia anteriore. La sbarratura può essere generale o speciale. E’ generale quando tra le sbarre non vi è alcuna indicazione o la parola banchiere. E’ speciale quando tra le sbarre è scritto il nome di un determinato banchiere, che può essere lo stesso trattario. Lo sbarramento non impedisce la circolazione dell’assegno, ma circoscrive i soggetti legittimatati ad incassarlo.

L’assegno con sbarratura generale può essere pagato solo ad un banchiere o ad un cliente del trattario. L’assegno con sbarratura speciale può invece essere pagato solo al banchiere designato fra le sbarre o, se questi è il trattario, ad un suo cliente. Se la banca trattaria non osserva tali disposizioni è tenuta al risarcimento dei danni nei limiti dell’importo dell’assegno, nei confronti del portatore che ha smarrito il titolo.

In definitiva, lo sbarramento offre una limitata tutela contro i rischi di furto o smarrimento: evita che il pagamento sia effettuato a persona che non abbia già avuto rapporti con la banca trattaria, ma non impedisce l’acquisto a non domino del titolo da parte del terzo di buona fede cui l’assegno sua stato girato dal ladro.

Effetti equivalenti produce la clausola “da accreditare”. L’assegno da accreditare non può essere pagato in contanti, ma può essere regolato dalla banca trattaria solo mediante scritturazione contabile: accreditamento in conto, giroconto, compensazione con un credito dalla stessa vantato. Modalità che presuppongono un preesistente rapporto del trattario col soggetto che presenta il titolo.

Maggior sicurezza offre l’assegno non trasferibile. Esso può essere pagato solo all’immediato prenditore o accreditato sul suo conto. La girata apposta nonostante il divieto si ha per non scritta. L’unico mezzo a disposizione dell’immediato prenditore, che non possa o non voglia riscuotere personalmente l’assegno non trasferibile, è quello di girarlo per l’incasso ad una banca, che a sua volta non può ulteriormente girarlo. Gli assegni bancari di importo superiore a 12.500 euro devono essere emessi con la clausola di non trasferibilità, al fine di prevenire operazioni di riciclaggio di danaro proveniente da reati.

La banca che paga un assegno non trasferibile a persona diversa dall’originario prenditore, o dal banchiere giratario per l’incasso, risponde del pagamento.

L’assegno turistico o traveller’s check è un assegno bancario che viene tratto da una banca su una propria filiale o corrispondente estera. E’ stilato in valuta estera e rilasciato al prenditore dietro contestuale versamento dell’importo corrispondente. Caratteristica dell’assegno turistico è infatti che il pagamento è subordinato alla presenza sul titolo di una doppia firma conforme del prenditore; la prima è apposta al momento del rilascio del titolo; la seconda al momento del pagamento o della negoziazione.

 

L’ammortamento

La disciplina dell’ammortamento dell’assegno bancario è modellata su quella della cambiale.

È da tenere presente solo che:

  • la legge assegni non distingue fra assegno all’ordine e assegno al portatore e perciò la

procedura di ammortamento è eccezionalmente ammessa anche per quest’ultimo

  • la procedura di ammortamento è esclusa per l’assegno non trasferibile, dato che lo stesso

non può circolare. Il prenditore ha senz’altro diritto di ottenere un duplicato, a proprie spese, denunziandone lo smarrimento, la distruzione o la sottrazione sia al trattario sia al traente.

 

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