In aggiunta alla tutela contro la disoccu­pazione ordinaria esiste quella contro la disoccupazione speciale, determi­nata da una causa specifica, che è quella del licenziamento collettivo per riduzione di personale. Tale tutela oggi sussiste soltanto per i settori del­l’edilizia e dell’agricoltura; negli altri, alla disoccupazione speciale si è so­stituita la tutela dei lavoratori in mobilità. Sono tali i lavoratori licenziati per ri­duzione di personale o per giustificato motivo oggettivo, iscritti in appo­site liste (liste di mobilità), che usufruiscono di una serie di agevolazioni occupazionali.

I requisiti relativi ai datori. I lavoratori iscritti nelle liste, purché il rap­porto si sia estinto per riduzione di personale, devono presentare doman­da nei termini previsti per l’indennità di disoccupazione (art. 7 L. 223/1991, artt. 77 e 129 L. 1155/1936); sono ammessi all’indennità soltanto quelli che dipendevano da datori con i requisiti di ammissione alla cigs (16 dipendenti nel settore dell’industria, 201 dipendenti nel settore del commercio, requisiti particolari per le imprese artigiane)

Occorre, inoltre, che i dipendenti abbiano un’anzianità di servizio di almeno dodici mesi, di cui sei di lavoro effetti­vo, compresi i periodi d’infortunio sul lavoro e di maternità (artt. 7 e 16 L. 223/1991).

La durata. L’indennità di mobilità viene corrisposta per la durata di 12 mesi a favore dei lavoratori fino a 40 anni di età; per i lavo­ratori con anzianità dai 40 ai 50 la durata è di 24 mesi; per i lavoratori ol­tre i 50 anni la durata è di 36 mesi. Nel mezzogiorno la durata è rispetti­vamente di 24, 36 e 48 mesi. L’indennità è incompatibile con il lavoro su­bordinato, oltre che con la pensione, ma non con il lavoro autonomo, se­condo l’interpretazione accolta in giurisprudenza.

L’importo. L’importo dell’indennità è, per i primi dodici mesi, quello della cigs; successivamente si riduce all’80% dello stesso parametro. In aggiunta vengono pagati, se dovuti, gli assegni al nucleo familiare. L’indennità, secondo la giurisprudenza prevalente, viene adeguata al costo della vita, anche con applicazione analogica del d.l. 229/994 previsto per la cassa integrazione.

 

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