a) I lavoratori collocati in mobilità ai sensi dell’art. 4, i quali possano far valere un’anzianità di almeno 12 mesi di cui almeno 6 di lavoro effettivo (comprese ferie, festività e malattia) , hanno diritto ad un’indennità di mobilità per un periodo massimo di 12 mesi, elevabile a 24 per i lavoratori oltre i 40 anni e a 36 per quelli con più di 50 anni.

La misura dell’indennità è pari per i primi 12 mesi a quella del trattamento di integrazione salariale goduto (o che sarebbe spettato) immediatamente prima del licenziamento, mentre nei mesi successivi si riduce all’80% dello stesso trattamento. Da notare che l’indennità, rivalutata annualmente, non è più dovuta a chi raggiunge la data di maturazione della pensione di vecchiaia.

L’indennità di mobilità è sostitutiva di ogni altra prestazione di disoccupazione ed i periodi di godimento sono utili ai fini pensionistici; inoltre, è incompatibile con trattamenti pensionistici diretti a carico dell’assicurazione generale obbligatoria per l’invalidità e la vecchiaia.

b) Ai lavoratori collocati in mobilità (art. 4, L. n. 223) è prevista la loro iscrizione in una lista di mobilità, che dovrebbe consentire di accedere con più facilità a nuove occasioni di lavoro. La legge assicura l’iscrizione anche ai lavoratori che non abbiano il requisito dell’anzianità aziendale di 12 mesi.

La cancellazione dei lavoratori dalle liste di mobilità avviene alla scadenza dei periodi massimi previsti per la corresponsione dell’indennità di mobilità e nei casi in cui decade il diritto alla stessa. Logicamente, la legge prevede la cancellazione dalla lista, nonché la decadenza dal trattamento di mobilità eventualmente percepito, anche quando venga meno lo stato di disoccupazione.

La legge prevede anche la cancellazione quando il lavoratore rifiuti di essere avviato a un corso di formazione o non accetti un’offerta di lavoro professionalmente equivalente con il limite di un 10% in meno nella retribuzione (diventato 20% con la nuova normativa). Deve trattarsi, però, di un luogo lontano non più di 50 km o raggiungibile con un mezzo pubblico entro 60 minuti (poi 80 con la nuova normativa).

La nuova normativa ha inserito anche chi non accetti di essere avviato a un progetto individuale di inserimento nel mercato del lavoro.

Questa disciplina è stata circoscritta a coloro i quali debbano essere reimpiegati, escludendo così i lavoratori anziani, per i quali il trattamento di mobilità è strumentale al raggiungimento dei requisiti pensionistici.

 

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