Tra gli eventi generatori di bisogno, la Costituzione indica anche la disoccupazione involontaria. La tutela del lavoratore disoccupato, come quella pensionistica, è stata caratterizzata da una disciplina formatasi per stratificazioni successive, che ha dato luogo ad esclusioni soggettive e trattamenti diversificati secondo logiche e criteri non sempre giustificati. Dopo diversi tentativi infruttuosi, soltanto negli ultimi anni il legislatore ha provveduto a riordinare il complesso sistema dei cd. ammortizzatori sociali in caso di disoccupazione involontaria. La nuova disciplina persegue obiettivi di semplificazione, armonizzazione e universalizzazione della tutela, e prevede, tra i principi fondamentali, l’obbligo del disoccupato di attivarsi per la ricerca di una nuova occupazione.

Dal 1 gennaio 2013, è stata istituita presso l’INPS l’assicurazione sociale per l’impiego (ASPI), con lo scopo di garantire a tutti i lavoratori subordinati, compresi gli apprendisti, i soci di cooperative e il personale artistico, teatrale e cinematografico, che abbiano perso involontariamente la propria occupazione, una indennità mensile di disoccupazione. Dal 1 maggio 2015, tale indennità è denominata nuova prestazione di assicurazione sociale per l’impiego (NASpI). La nuova disciplina sostituisce ed assorbe diversi trattamenti previsti dalla disciplina previgente, e, precisamente, l’indennità di disoccupazione ordinaria, anche a requisiti ridotti, l’indennità di disoccupazione edile. Sostituisce, altresì, l’indennità di mobilità, ossia il più favorevole trattamento di disoccupazione riconosciuto esclusivamente ai lavoratori licenziati da imprese rientranti nel campo di applicazione delle integrazioni salariali a seguito di riduzione di personale.

L’obiettivo perseguito è quello di uniformare tutti i trattamenti aventi il medesimo oggetto di tutela, la disoccupazione involontaria, eliminando le disparità di trattamento e, allo stesso tempo, estendendo il campo di applicazione dei soggetti tutelati. Restano esclusi dall’ASPI i dipendenti della P.A. assunti con contratto di lavoro a tempo indeterminato, e gli operai agricoli, ai quali continua ad applicarsi, stante la specificità del lavoro in agricoltura, l’indennità di disoccupazione agricola. L’indennità di disoccupazione non spetta ai lavoratori che siano dimessi o che abbiano risolto consensualmente il proprio rapporto di lavoro, non essendo configurabile, in queste ipotesi, la involontarietà della disoccupazione.

Fanno eccezione i casi in cui le dimissioni siano state determinate da una giusta causa, perché anche in tale ipotesi la perdita della occupazione è stata provocata da fatti non riconducibili ad una libera scelta del lavoratore, nonché i casi in cui la risoluzione consensuale sia avvenuta nell’ambito della procedura obbligatoria di conciliazione per i licenziamenti per giustificato motivo oggettivo. Non rientrano, infine, tra i destinatari dell’ASPI i cd. inoccupati, ossia coloro che sono alla ricerca della prima occupazione.

 

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