Tra gli eventi generatori di bisogno, la Costituzione indica anche la disoccupazione involontaria. La tutela del lavoratore disoccupato, come quella pensionistica, è stata caratterizzata da una disciplina formatasi per stratificazioni successive, che ha dato luogo ad esclusioni soggettive e trattamenti diversificati secondo logiche e criteri non sempre giustificati. Dopo diversi tentativi infruttuosi, soltanto negli ultimi anni il legislatore ha provveduto a riordinare il complesso sistema dei cd. ammortizzatori sociali in caso di disoccupazione involontaria. La nuova disciplina persegue obiettivi di semplificazione, armonizzazione e universalizzazione della tutela, e prevede, tra i principi fondamentali, l’obbligo del disoccupato di attivarsi per la ricerca di una nuova occupazione.
Dal 1 gennaio 2013, è stata istituita presso l’INPS l’assicurazione sociale per l’impiego (ASPI), con lo scopo di garantire a tutti i lavoratori subordinati, compresi gli apprendisti, i soci di cooperative e il personale artistico, teatrale e cinematografico, che abbiano perso involontariamente la propria occupazione, una indennità mensile di disoccupazione. Dal 1 maggio 2015, tale indennità è denominata nuova prestazione di assicurazione sociale per l’impiego (NASpI). La nuova disciplina sostituisce ed assorbe diversi trattamenti previsti dalla disciplina previgente, e, precisamente, l’indennità di disoccupazione ordinaria, anche a requisiti ridotti, l’indennità di disoccupazione edile. Sostituisce, altresì, l’indennità di mobilità , ossia il più favorevole trattamento di disoccupazione riconosciuto esclusivamente ai lavoratori licenziati da imprese rientranti nel campo di applicazione delle integrazioni salariali a seguito di riduzione di personale.
L’obiettivo perseguito è quello di uniformare tutti i trattamenti aventi il medesimo oggetto di tutela, la disoccupazione involontaria, eliminando le disparità di trattamento e, allo stesso tempo, estendendo il campo di applicazione dei soggetti tutelati. Restano esclusi dall’ASPI i dipendenti della P.A. assunti con contratto di lavoro a tempo indeterminato, e gli operai agricoli, ai quali continua ad applicarsi, stante la specificità del lavoro in agricoltura, l’indennità di disoccupazione agricola. L’indennità di disoccupazione non spetta ai lavoratori che siano dimessi o che abbiano risolto consensualmente il proprio rapporto di lavoro, non essendo configurabile, in queste ipotesi, la involontarietà della disoccupazione.
Fanno eccezione i casi in cui le dimissioni siano state determinate da una giusta causa, perché anche in tale ipotesi la perdita della occupazione è stata provocata da fatti non riconducibili ad una libera scelta del lavoratore, nonché i casi in cui la risoluzione consensuale sia avvenuta nell’ambito della procedura obbligatoria di conciliazione per i licenziamenti per giustificato motivo oggettivo. Non rientrano, infine, tra i destinatari dell’ASPI i cd. inoccupati, ossia coloro che sono alla ricerca della prima occupazione.