A) le lavorazioni pericolose

La tutela per gli infortuni sul lavoro trova applicazione a tutti i lavoratori subordinati e non, come in origine, solo a quelli dell’industria. È significativo che la tutela infortunistica sia stata estesa anche ai lavoratori dell’area dirigenziale, ai lavoratori parasubordinati e a progetto, agli sportivi professionisti dipendenti, nonché, mediante l’istituzione di un fondo autonomo speciale presso l’INAIL, anche a ciascun componente del nucleo familiare che svolge lavoro domestico in via esclusiva. Sennonché nei fatti la tutela per gli infortuni sul lavoro resta limitata soltanto ai lavoratori la cui attività comporti una più intensa esposizione al rischio dell’infortunio.

L’ambito di applicazione della tutela è delimitato dalla legge in base a due criteri che devono trovare applicazione in concorrenza tra loro:

il primo attiene alle lavorazioni considerate pericolose e quindi protette,

il secondo attiene alle persone ammesse alla tutela

Le lavorazioni sono definite a loro volta secondo due criteri diversi:

in primo luogo la legge fa riferimento alla pericolosità derivante sia dall’attività svolta, sia dall’ambiente in cui l’attività si svolge. Così la legge considera pericolosi tutti i lavori che comportino l’uso di macchine mosse non direttamente dalla persona che le usa, l’uso di apparecchi a pressione. La pericolosità della macchina, intesa come qualsiasi meccanismo utilizzato per ottenere un maggiore rendimento con sforzo minore, sta nel fatto che, essendo il suo funzionamento determinato da una forza estranea all’operatore, sfugge al controllo di questo. La legge considera pericoloso anche il lavoro di quanti siano addetti a lavori che siano complementari o sussidiari a quelli che comportino l’uso delle macchine.

in secondo luogo la legge ha riguardo alla pericolosità del lavoro svolto, indipendentemente dall’utilizzazione o no di macchine o impianti. La stessa legge detta un elenco di 28 lavorazioni che sono considerate lavorazioni pericolose. La legge assimila a queste, anche quelle ad esse complementari o sussidiarie a condizione che non si svolgano in locali diversi e separati da quelli nei quali si svolge la lavorazione principale.

 

B) le persone protette: i lavoratori subordinati

Per l’applicazione della tutela contro gli infortuni sul lavoro non è sufficiente lo svolgimento di una delle attività ora descritta, ma la legge dispone che quella tutela sia limitata ai lavoratori che svolgano la loro attività in particolari posizioni. La tutela è limitata a quanti “in modo permanente o avventizio svolgono alle dipendenze e sotto la direzione altrui opera manuale retribuita, qualunque sia la forma di retribuzione”. Con tale formula (in modo permanente o avventizio) si ritiene che la legge abbia voluto dichiarare l’irrilevanza della continuità del rapporto di lavoro.

Più complesso è il requisito della manualità del lavoro. Esso continua ad essere richiesto dalla legge in relazione alla concezione per cui pericolose sarebbero soltanto le lavorazioni che impegnano fisicamente la persona che lavora. Non se ne può trarre però la conclusione per cui tutti gli impiegati sarebbero sempre e comunque esclusi dalla tutela per gli infortuni sul lavoro. Occorre far riferimento al tipo di mansioni effettivamente svolte; quindi si potrebbe riscontrare l’esistenza di impiegati ai quali si estende la tutela per gli infortuni sul lavoro e di operai che ne potrebbero restare esclusi. Nel valutare a questo effetto le mansioni svolte, non sembra possibile utilizzare il criterio che conduce a distinguere a seconda che l’attività manuale sia soltanto lo strumento per l’esplicazione di un’attività intellettuale oppure l’oggetto stesso dell’attività dedotta in contratto. Appare quindi chiaro che il criterio della manualità del lavoro è superato. Peraltro tale requisito non è richiesto per i sovraintendenti al lavoro altrui, per i lavoratori che pur non essendo addetti direttamente a macchine, si trovino nel luogo di lavoro in cui vengono usate, per gli sportivi professionisti.

La tutela infortunistica si estende agli sportivi dilettanti, ai lavoratori italiani all’estero, e ai lavoratori in aspettativa sindacale che svolgono attività comportante esposizione a rischio professionale.

 

C) le persone protette diverse dai lavoratori subordinati

La tutela per gli infortuni sul lavoro si estende anche a numerose categorie di soggetti che non sono lavoratori subordinati.

Essa riguarda: gli apprendisti, gli artigiani che prestino abitualmente opera manuale nelle rispettive imprese, gli alunni delle scuole o istituti di istruzione di qualsiasi ordine e grado, gli allievi dei corsi di qualificazione o riqualificazione professionale, i ricoverati in case di cura, in ospizi e ospedali ecc.

Anche nel caso dell’assicurazione delle presone occupate in lavori nell’ambito domestico, si prescinde dall’esistenza di un rapporto di lavoro subordinato, ancorché la tutela rivesta specifiche connotazioni. Nella medesima prospettiva la tutela è stata estesa anche ai lavoratori parasubordinati e ai collaboratori coordinati e continuativi, a condizione che siano addetti ad attività ritenute pericolose, o che, per l’esercizio delle loro mansioni, si avvalgono non in via occasionale, di veicoli a motore da essi condotti; nonché, sempre alle stesse condizioni, ai collaboratori a progetto e a quelli che svolgono attività di lavoro occasionale. Infine, la tutela è stata estesa anche ai prestatori di lavoro accessorio.

 

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