Nella tutela per gli infortuni sul lavoro trova piena applicazione (e non parziale, come accade nella tutela per l’invalidità e la vecchiaia e superstiti) il principio della automaticità delle prestazione e si prescinde dall’esistenza di requisiti di contribuzione.

Questa maggiore effettività si spiega con la particolare valutazione che l’ordinamento ha del bisogno in cui si trova chi è vittima di un infortunio sul lavoro. In questo caso, alla valutazione meramente oggettiva del bisogno che deve essere eliminato, si aggiunge una valutazione soggettiva che attiene alla causa generatrice di esso. Chi si trova in condizioni di bisogno a causa del proprio lavoro merita una considerazione particolare e una tutela più intensa, quasi a compensare la circostanza che in si è venuto a trovare in quelle condizioni per aver contribuito al benessere di tutta la collettività. Questa valutazione ha già trovato riscontro nella istituzione della pensione per invalidità o per morte per causa di servizio, e ad essa corrisponde l’estensione della tutela contro gli infortuni sul lavoro a soggetti che non sono lavoratori subordinati.

Se la particolarità della tutela per gli infortuni sul lavoro sta nella intensità della sua efficienza, e se questa si giustifica con il rilievo attribuito alla causa generatrice del bisogno, appare inevitabile una conclusione: tutte le limitazioni di quella tutela, disposte in funzione della presunta pericolosità di certi lavori, e tutti gli aspetti della disciplina legislativa che ancora rispecchiano l’originaria funzione di assicurazione della responsabilità civile dei datori di lavoro, costituiscono palesi incongruenze rispetto alla funzione che ormai è propria di questa forma di tutela previdenziale. La Corte Costituzionale, in riguardo a tali limitazioni della tutela, ha affermato l’esistenza di una presunzione juris et de jure della pericolosità del lavoro, destinata ad operare anche in assenza di un rischio effettivo e concreto.

 

L’organizzazione amministrativa

La tutela per gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali è affidata dalla legge all’Istituto nazionale per l’assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL), ormai anche per i dipendenti dell’Ente Ferrovie dello Stato e dell’Ente Poste Italiane. L’INAIL ha struttura centrale e si articola in sedi periferiche con competenza estesa all’ambito di ciascuna provincia. Gli ordinari compiti di assistenza sanitari sono svolti ormai dal Servizio sanitario nazionale, mentre restano attribuite all’INAIL le funzioni concernenti le attività medico-legali ed i relativi accertamenti e certificazioni.

Non per tutti i lavoratori la tutela per gli infortuni sul lavoro è gestita dall’INAIL.

Alla tutela per gli infortuni sul lavoro degli addetti alla navigazione marittima e alla pesca marittima provvede L’Istituto di previdenza per il settore marittima. La tutela dei dirigenti e degli impiegati tecnici e amministrativi di concetto e d’ordine di aziende agricole e forestali è gestita dall’Ente nazionale di previdenza e assistenza degli impiegati dell’agricoltura. La tutela degli sportivi dilettanti tesserati in qualità di atleti, dirigenti e tecnici alle Federazioni sportive nazionali, è gestita dagli enti assicuratori liberamente scegli dalle stesse Federazioni.

 

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