Storicamente si sono susseguite diverse tipologie di contratti collettivi:
- Concordati di tariffa. Avevano una funzione tipicamente obbligatoria ed una efficacia soggettiva limitata ai datori di lavoro stipulanti perché tali contratti erano considerati atti negoziali.
- Contratto corporativo. Era considerato un atto normativo, efficace nei confronti di tutti gli appartenenti alle corporazioni, e collocato in posizione gerarchicamente sovraordinata ed uniformante rispetto al contratto individuale.
- Art. 39 comma 4 della Costituzione. Detta una particolare disciplina che riconosce ai sindacati la legittimazione a stipulare contratti con efficacia per tutti gli appartenenti alla categoria attraverso la costituzione di una rappresentanza unitaria proporzionale al numero degli iscritti. Tuttavia, come già detto, tale norma costituzionale non è mai stata attuata: sul piano politico i sindacati minoritari erano contrari a dare attuazione ad una norma che, riconoscendo un potere contrattuale proporzionato al numero di iscritti, avrebbe confermato l’egemonia della Cgil. E’ da tenere presente, infine, che tale norma, se attuata, bloccherebbe soluzioni di misurazione della rappresentatività effettiva diverse da quelle previste dalla norma stessa.
- Legge 741/1959. Con tale legge il Governo era delegato a recepire in decreti legislativi il contenuto dei contratti collettivi, in modo da attribuire agli stessi efficacia generale. Questo fino al 1971, quando la Corte Costituzionale dichiarò illegittimo l’art.7, che prevedeva appunto che i decreti di recepimento restassero in vigore anche dopo l’eventuale rinnovo del contratto collettivo. All’esito di questi interventi della Corte, anche il contratto collettivo previsto dalla legge 741 resta ormai una memoria storica del limitato arco temporale in cui il sistema delineato da quella legge è rimasto in vigore.
In conclusione, le diverse tipologie di contratti collettivi finora menzionate sono importanti da un punto di vista storico, ma non operano più, oppure non hanno mai operato (come il contratto collettivo previsto dall’art.39 comma 4 Cost).
Ad ogni modo, già prima della Costituzione repubblicana, si è sviluppata una copiosa fioritura di contratti a livello nazionale e cioè nei diversi settori merceologici. E dopo il 1962 si sviluppa anche un doppio livello di contrattazione costituito dal contratto nazionale e dal contratto aziendale.
Tali contratti, tuttavia, non hanno le caratteristiche proprie del contratto corporativo, e perciò sono denominati contratti collettivi di diritto comune, perché soggetti alla regolamentazione propria del diritto dei contratti.