Limite oggettivo al recesso ordinario. Il recesso del datore di lavoro, denominato licenziamento, si configura come ordinario se esso è con preavviso e comporta l’uscita dal rapporto a tempo indeterminato, è inoltre assoggettato anche al limite del giustificato motivo introdotto dall’art. 3 L. 604/1966, salvo che in tre ipotesi, determinate dalla L.108/1990, in cui è ammessa la libera recidibilitĂ , o recesso ad nu­tum, prevista dall’art. 2118 cc. La prima delle tre ipotesi è quella dei dirigenti, ad alto li­vello, con i quali sussiste un rapporto di fiducia intuitu personae; il venir meno della fiducia, sulla base di una valutazione dello stesso datore, a pre­scindere da comportamenti colpevoli del prestatore, legittima il datore ad uscire dal rapporto, con l’unico limite del preavviso.

I limiti collettivi. Se non opera il limite legislativo del giustificato mo­tivo si applicano sempre che il datore sia iscritto all’associazione stipulante, i limiti dei contratti collettivi i quali prevedono, nel caso di li­cenziamento ingiustificato, una forte penalizzazione economica, molte mensilitĂ  di retribuzione, a carico del datore di lavoro.

La libera recedibilitĂ  dal punto di vista della legge e l’applicazione della normativa collettiva presuppone che alla qualifica dirigenziale corrispondano le mansioni di dirigente in senso stretto, con conseguente esclusione dell’ipotesi in cui le parti, pur avendo concordato la qualifica dirigenziale, abbiano convenzionalmente stabilito la diversa natura delle mansioni da assegnare e da svolgere, con rilevanza della qualifica dirigenziale come meramente convenzionale ai fi­ni del licenziamento.

P.A. Anche nel pubblico impiego il licenzia­mento del dirigente può avvenire ad nutum con preavviso o per giusta causa; la mancanza della giusta causa secondo la giurisprudenza non com­porta la nullità del licenziamento, ma la conversione in licenziamento ad nutum, con le conseguenze che ne derivano.

Requisiti di pensione. La seconda ipotesi è quella dei lavoratori che abbiano raggiunto l’etĂ  pensionabile, in possesso degli altri requisiti pen­sionistici.

Il lavoro domestico. La terza ipotesi è quella del lavoro domestico, es­sendo la libera recedibilità predisposta a garanzia della privacy familiare contro la presenza, nel nucleo familiare, di una persona estranea.

Nelle altre ipotesi il reces­so del datore con preavviso dal rapporto a tempo indeterminato deve av­venire per giustificato motivo o soggettivo (notevole inadempimento del prestatore) o oggettivo (le ragioni aziendali), secondo le modalitĂ  stabilite della L. 604/1966 e successive modifiche ed integrazioni. La legge sui li­cenziamenti è inderogabile, con conseguente esclusione della previsione contrattuale, collettiva o individuale, d’ipotesi di estinzione di un rappor­to di lavoro a tempo indeterminato diverse da quelle previste dalla stessa legge (cass. 13 maggio 2000, n. 6175).

In tal modo il recesso dal rapporto a tempo indeterminato presenta sia l’aspetto del recesso ordinario, fattispecie satisfativa, in quanto è prevista la regola del preavviso, sia l’aspetto del recesso straordinario, fattispecie risolutiva, in quanto il presupposto del recesso è un evento, sia pur diver­so dalla giusta causa, che comunque incide negativamente sull’assetto de­gli interessi raggiunto con il contratto, impedendone la realizzazione.

 

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