In contrapposizione allo sciopero sussiste per i datori di lavoro la serrata, che consiste nell’interruzione dell’attività produttiva da parte dell’imprenditore, o nella chiusura della fabbrica. ella serrata non vi è alcun esplicito riconoscimento da parte della carta costituzionale, a dimostrazione del fatto che se era necessario riconoscere lo sciopero co­me diritto, il costituente non ha sentito l’esigenza di riconoscere, neppure come libertà, la serrata.

Libertà sindacale solo se contro i lavoratori e non collettiva e possibili limiti anche penali. La corte costituzionale ha affermato che essa è espressione della libertà di a­zione sindacale quando è rivolta contro i prestatori di lavoro (sentt. 29/1960, 141/1967), con la conseguenza che la serrata di coazione nei con­fronti della pubblica autorità e la serrata per fini politici sono ancora as­soggettate ai limiti penali sanciti dagli artt. 503 e 504 cp. Nei confronti dei lavoratori la serrata assume il valore di strumento di difesa, non di autotu­tela, con preclusione della serrata collettiva, che darebbe luogo ad un dan­no per l’intera economia nazionale.

La serrata collettiva, come anche la ser­rata per finalità diverse da quelle interne al conflitto sindacale, potrebbero essere sottoposte ai limiti previsti nei confronti dell’iniziativa economica privata dall’ art. 41 commi 2 e 3 cost., con responsabilità penale anche di­versa o ulteriore rispetto a quelle contemplate dall’attuale codice penale.

Anche come strumento di difesa nei confronti dei pre­statori e come azione del singolo imprenditore, la serrata assume il valore di una “libertà da”, ossia nei confronti dello Stato, non di una “libertà di”, nei confronti dei prestatori.

Responsabilità civile. Ne consegue che il datore di lavoro che ricorre alla serrata penalmente ammessa, incorre in responsabilità nei confronti dei prestatori. Secondo alcuni si avrebbe mora debendi in considerazione della mancata retribuzione per il periodo d’interruzione dell’attività a­ziendale; secondo altra opinione, più convincente, si avrebbe mora cre­dendi per il fatto che l’imprenditore interrompe senza legittimo motivo l’attività produttiva.

Se­condo alcuni sarebbe esclusa la responsabilità nei confronti dei prestatori di lavoro nel caso della serrata di ritorsione contro uno sciopero che il da­tore ritiene illegittimo; ma si replica giustamente che con la serrata di ritorsione il datore colpirebbe anche i lavoratori che non partecipano allo sciopero, a parte che non spetta allo stesso datore, ma al giudice, stabilire se uno sciopero sia o meno legittimo.

Impossibilità e messa in libertà. L’unica ipotesi in cui l’imprenditore potrebbe interrompere l’attività produttiva senza incorrere in alcuna re­sponsabilità nei confronti dei dipendenti messi in libertà è quella dell’im­possibilità del substrato della prestazione non imputabile, cui la giuri­sprudenza assimila la difficoltà di esercizio dell’attività aziendale, compresa la non convenienza, che si verifica in caso di prevalenza dei costi sui ricavi.

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