Secondo la nozione corrente, la serrata è costituita da una chiusura o interruzione temporanea dell’attività aziendale, totale o parziale, nonché dal rifiuto di accettare e retribuire le prestazioni di lavoro, attuata da una sola o da più imprese, con finalità di pressione e di lotta. Si distingue tra: serrata individuale o collettiva, eseguita da una sola oppure da più aziende, concordemente e/o contestualmente fra loro; la serrata sospensiva o risolutiva, realizzata tramite la mera sospensione oppure, addirittura, la cessazione dei rapporti di lavoro in essere; la serrata offensiva o difensiva, secondo che costituisca una manovra per anticipare e bruciare l’iniziativa avversaria oppure una misura per rispondere ad una lotta già intrapresa. Una classica serrata offensiva è quella di solidarietà, mentre tipicamente difensiva è considerata quella di ritorsione. Il codice penale menziona, all’art. 502, c. 1° e all’art. 503 rispettivamente la serrata per fini contrattuali e non contrattuali; l’art. 504 è dedicato alla serrata di coazione alla pubblica autorità, mentre l’art. 505 si occupa della serrata a scopo di solidarietà e di protesta. Infine l’art. 506 chiude l’elenco con la serrata di esercenti di piccole industrie e commerci.

Nella Costituzione la serrata, a differenza dello sciopero, non trova spazio, e questo ci fa dedurre che essa non costituisce un diritto, ma rappresenta bensì una semplice “libertà”, in quanto sottratta al pericolo di incriminabilità penale.

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