Il diritto penale del fatto è retto da quattro principi fondamentali:

  1. il principio di legalità.
  2. il principio di materialità
  3. il principio di offensività
  4. il principio di soggettività

La storia del diritto penale è caratterizzata dalla contrapposizione dialettica tra:

  • principio di oggettività, in base al quale il reato si concentra sull’obiettiva lesione del bene ed è imputato al soggetto sulla mera base del nesso causale.
  • principio di soggettività, in base al quale il reato si incentra sulla volontà criminosa o sulla pericolosità e viene imputato al soggetto a prescindere da precise estrinsecazioni lesive.
  • principio misto (oggettività-soggettività), in base al quale il reato si incentra sull’uno e sull’altro di questi elementi.

Nell’ambito dei moderni diritti penali, misti, il principio di soggettività del fatto sta ad indicare che, per aversi reato, non basta che il soggetto abbia posto in essere un fatto offensivo (prius logico), ma occorre anche che questo gli appartenga psicologicamente, ossia che sussista non solo un nesso causale, ma anche un nesso psichico tra l’agente e il fatto criminoso (posterius).

La colpevolezza è così venuta ad imporsi come un imprescindibile principio di civiltà giuridica, assurgendo, accanto al fatto materiale, a secondo pilastro dei moderni sistemi penali.

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