La giurisprudenza costituzionale: la rilevanza penale della serrata

Ai sensi della sentenza n° 29 1960, lo sciopero è considerato un “diritto”, un comportamento penalmente e civilmente legittimo, mentre la serrata rimane una “libertà”, un comportamento quindi solo penalmente lecito. Da questa linea intrapresa dalla Corte Costituzionale deriva l’incostituzionalità dell’art. 502, cc. 1° e 2°, ossia del divieto penale della serrata e rispettivamente dello sciopero a fini contrattuali, per contrasto con gli artt. 39 e 40 Cost. ; ogni altro divieto, riconducibile agli artt. 503, 504 e 505 cod. pen. , rimarrebbe al suo posto.

La rilevanza civile della serrata. La cosiddetta serrata di ritorsione

La serrata, quand’anche essa non sia un illecito penale, resta pur sempre un illecito civile, un comportamento in violazione del contratto di lavoro; non pare dunque possibile distinguere fra serrata risolutiva e sospensiva: se il datore di lavoro pensasse di far precedere, accompagnare, seguire la chiusura o interruzione temporanea dell’attività aziendale dal licenziamento collettivo del personale opererebbe in maniera illecita. Se poi il datore ritenesse di procedere alla chiusura o interruzione dell’attività aziendale, senza alcun previo, contestuale o successivo licenziamento collettivo del personale, allora provocherebbe una sospensione di fatto delle prestazioni lavorative, ma non una sospensione di diritto dei rapporti di lavoro in essere. La violazione consiste dunque nel rifiuto esplicito od implicito di ricevere le prestazioni lavorative dei propri dipendenti, a prescindere da quel che pur normalmente consegue, cioè il mancato pagamento dei relativi stipendi e salari.

Serrata di ritorsione: reazione a forme di lotta particolarmente incisive per le modalità attuative o per le realtà produttive investite, quali gli scioperi articolati e gli scioperi negli impianti a ciclo continuo, ma anche come rifiuto del datore di lavoro di accogliere e retribuire il lavoro offerto da personale attualmente non scioperante, in occasione di uno sciopero pur pienamente legittimo, qualora il lavoro reso disponibile risultasse non proficuo secondo lo standard normale.

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