La tradizionale garanzia dell’azione sindacale consiste nella possibilità del ricorso allo sciopero, che ha consentito al sindacato di affermare la sua posizione confronti dei datori di lavoro e di realizzare la tutela dei suoi interessi e dell’interesse collettivo di cui è portatore.

La legge di sostegno all’attività sindacale ha previsto anche un particolare procedimento giudiziario volto a garantire l’effettivo godimento dei diritti sindacali e garantire la libertà dell’azione sindacale e del diritto di sciopero.

La legge non dà una nozione del comportamento antisindacale del datore di lavoro, onde deve ritenersi sia reperibile qualsiasi comportamento idoneo ad impedire o limitare la libertà e l’attività sindacale o il diritto di sciopero. Non ogni comportamento del datore di lavoro che limiti o impedisca cui diritti può essere qualificato come anti sindacale. Per essere tale il comportamento del datore di lavoro deve eleggere un diritto previsto dalla legge o dal contratto collettivo.

che l’attività anti sindacali dei primi vi sono da ricomprendere anche quelle che abbiano la duplice attitudine di leggere un diritto di un singolo lavoratore e di impedire l’azione sindacale.

Non esiste nel nostro ordinamento un principio di parità tra sindacati.

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