La situazione di bisogno dei familiari del lavoratore defunto è tutelata dalla legge che riconosce loro un diritto pensionistico iure proprio, e non iure successionis. La pensione spetta, innanzitutto, al coniuge e, a determinate condizioni ed entro certi limiti, anche a quello divorziato o separato legalmente. Non spetta, invece, al convivente more uxorio. Oltre al coniuge, la pensione spetta ai figli legittimi o legittimati e alle persone equiparate purché, al momento del decesso del dante causa, siano: minori di 18 anni o inabili; studenti di scuola media professionale di età compresa tra i 18 ed i 21 anni; studenti universitari fino a 26 anni.

Il diritto è riconosciuto anche ai figli postumi e a quelli coniugati. In mancanza di coniuge e figli, la pensione spetta ai genitori, anche adottanti e/o affidatari, se di età superiore a 65 anni e non titolari di altra pensione. In mancanza anche dei genitori, la pensione spetta ai fratelli e alle sorelle, purché non coniugati (o vedovi o divorziati), permanentemente inabili al lavoro e non titolari di altra pensione. Per tutte le categorie di superstiti, condizione per avere diritto alla pensione è la vivenza a carico del lavoratore al momento della morte, in quanto il bisogno tutelato è il venire meno di una fonte di reddito per il sostentamento del nucleo familiare.

Tale requisito è presunto per il coniuge e i figli minori di anni 18, mentre per tutti gli altri superstiti deve essere provato. Se il lavoratore defunto era già pensionato, la pensione ai superstiti è denominata pensione di reversibilità. Sono reversibili le pensioni di vecchiaia, anticipata, di inabilità e supplementare (e le previgenti pensioni di anzianità e di invalidità). Mentre, non sono reversibili l’assegno di invalidità e le rendite dell’assicurazione contro gli infortuni sul lavoro. Se, invece, il lavoratore defunto svolgeva ancora attività lavorativa, la pensione ai superstiti è denominata pensione indiretta.

Per conseguirne il diritto, è necessario che al momento della morte il dante causa abbia maturato i requisiti di contribuzione previsti per almeno una delle prestazioni dell’assicurazione di riferimento. L’importo della pensione ai superstiti corrisponde ad una quota della pensione già liquidata o che sarebbe spettata al lavoratore defunto. Essa è suddivisa tra gli aventi diritto, secondo le percentuali stabilite dalla legge, fermo restando che l’importo complessivo non può essere inferiore al 60% né superiore al 100% della pensione diretta, ed è ridotto in relazione ai redditi del beneficiario.

Per evitare possibili abusi, la legge prevede che l’importo della pensione sia ridotto anche nell’ipotesi in cui il matrimonio con il dante causa sia stato contratto dopo i 70 anni di quest’ultimo e vi sia una differenza di età tra i coniugi superiore a 20 anni. Infine, il diritto alla pensione è escluso quando il familiare superstite sia stato condannato, con sentenza passata in giudicato, per aver causato la morte del dante causa.

 

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