L’ art. 39 cost aveva previsto anche un meccanismo di registrazione dei sindacati, a seguito del quale i sindacati avrebbero acquisito personalità giuridica di diritto privato per stipulare contratti collettivi efficaci nei confronti di tutti i lavoratori appartenenti alla categoria. Tale meccanismo non è mai stato attuato per mancata attuazione della norma costituzionale, che avrebbe permesso forme di controllo da parte dell’amministrazione sull’ organizzazione dei sindacati a detrimento della loro libertà.

Pertanto le associazioni sindacali, prive di personalità giuridica, agiscono come enti di fatto. Ai sindacati si applicano le norme del codice civile in tema di associazioni non riconosciute (artt. 36 , 37 e 38 cc), mentre le disposizioni specifiche sul funzionamento interno dei sindacati sono contenute negli atti costitutivi e negli statuti. L’esiguo numero di norme contenute nel codice civile in tema di associazioni non riconosciute deriva dal fatto che nel 1942 il fenomeno associativo non era particolarmente diffuso; la prospettiva è completamente cambiato con gli artt. 2 e 18 cost., che garantiscono e promuovono la libertà di associazione.

La mancata personalità giuridica non ha impedito l’affermazione della soggettività giuridica delle associazioni sindacali che non sono una mera somma degli interessi individuali. Pertanto il socio, aderendo al sindacato, si obbliga ad osservare le disposizioni interne che regolano la vita associativa e detenuto a uniformarsi ad esse , soprattutto per quanto riguarda la proclamazione di scioperi e l’osservanza dei contratti collettivi.

Per superare la carenza normativa, si è posta la questione dell’applicabilità ai sindacati di alcune norme previste dal codice civile per le associazioni dotate di personalità giuridica. A tal proposito si ritiene applicabile la disposizione dell’articolo 24, a garanzia della libertà di adesione dell’associato e della sua esclusione solo per motivi gravi; mentre controversa e l’applicazione dell’articolo 23, che prevede la legittimazione del pm ad impugnare le delibera assembleare e contrari all’atto costitutivo o allo statuto.

Tuttavia la giurisprudenza è orientata ad ammettere la possibilità per i singoli soci di fare ricorso al giudice per ottenere tutela dei propri diritti nei confronti di atti deliberativi invalidi perché contrari alla legge, all’atto costitutivo o allo statuto; ciò soprattutto perché gli statuti dei sindacati spesso prevedono che il compito di dirimere le controversie con gli associati aspetti ad organismi interni, col rischio di sacrificare le posizioni dei singoli iscritti.

I sindacati sono titolari di alcuni diritti della personalità giuridicamente tutelati, come il diritto al nome, all’identità personale o all’uso della propria sigla. L’attuale natura giuridica del sindacato è quella di associazioni di fatto non riconosciuta, dotata di soggettività giuridica.

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