Personalità giuridica speciale: mancata attuazione

L’art. 39 cost. ai commi 2-4 prevede per le associazioni sindacali la registrazione in appositi uffici centrali o locali; con la registra­zione alle associazioni sindacali verrebbe attribuita una personalità giuridica speciale, funzionale alla com­posizione delle rappresentanze sindacali unitarie, legittimate alla stipula­zione di contratti collettivi con efficacia generale.

L’art. 39, commi 2-4, non è stato attuato per le ragioni che precisere­mo nella parte relativa al contratto collettivo.

Profilo civilistico: associazioni di fatto

I sindacati attuali non hanno personalità giuridica, ma sono associazioni di fatto; tale configurazione, rilevante an­che per le associazioni dei datori, comporta, sotto il profilo civilistico, una parziale soggettività giuridica, che consente l’esercizio dei diritti e l’assunzione di obbligazioni; di queste risponde ciascuna associazione con il proprio fondo comune e, solidalmente, coloro che abbiano agito in no­me e per conto dell’associazione (il segretario, per le associazioni dei lavo­ratori, il presidente per l’associazione degli imprenditori).

Organizzazioni non associative: aspetti civilistici

Per le organizzazio­ni di natura non associativa deve escludersi la soggettività patrimoniale, con responsabilità personale di chi ha agito e delle altre persone in nome e per conto delle quali un’obbligazione è stata assunta.

Inadeguatezza della disciplina

Anche per le associazioni, la disciplina civilistica è inadeguata, come si è visto al verificarsi di fenomeni scissioni­stici, che non trovano alcuna regolamentazione; ne consegue la rilevanza della scissione come una pluralità di recessi di singoli soci, dai quali non derivano la restituzione della quota sociale e quindi la divisione del patri­monio associativo.

Preclusione e scarsa utilità del riconoscimento

D’altra parte una solu­zione diversa non si avrebbe neppure con il riconoscimento della perso­nalità giuridica civilistica peraltro preclusa in quanto comporta controlli sull’organizzazione interna incompatibili con la libertà sindacale.

La soggettività sindacale

Soprattutto, occorre osservare che la sogget­tività civilistica non assume alcuna rilevanza ai fini sindacali; i poteri, con conseguente speciale soggettività sindacale, so­no conferiti al sindacato dei lavoratori direttamente dall’art. 39 co. 1 cost, e da altre norme costituzionali collegate, quali l’art. 40 e l’art. 46 cost.

La democrazia sindacale e problemi di democraticità effettiva

Si richiede come condizione per la soggetti­vità sindacale, oltre il minimo di rappresentatività l’ordinamento interno a base democratica. Il requisito è espressamente previsto, ai fini della registrazione, dall’art. 39 co. 3 cost.; ma deve ritener­si che esso sia elemento essenziale dell’organizzazione sindacale, presup­posto per il conferimento dei poteri di azione sindacale (partecipazione aziendale, contrattazione collettiva, sciopero). Per ordinamento interno a base democratica deve intendersi la distinzione tra un organo deliberante, aperto alla partecipazione di tutti i soci, ed uno o più organi esecutivi, eletti, diretta­mente o indirettamente, dall’organo deliberante.

Riguardo alla democrazia ef­fettiva può dirsi che la tensione di democrazia e di partecipazione all’interno delle associazioni sindacali, specificamente dei prestatori, si è alquanto attenuata, come di­mostra la scarsa partecipazione ai momenti decisionali.

Le forme di democrazia aperte ai non iscritti

La partecipazione, per alcuni aspetti, in particolare per l’approvazione della piattaforma contrat­tuale, dovrebbe essere aperta anche ai lavoratori non iscritti; ciò che avvie­ne mediante le assemblee ed i referendum nei luoghi di lavoro, indetti dal­le rappresentanze sindacali aziendali, tendenzialmente unitarie. Ma anche tali forme di democrazia allargata sono scarsamente praticate.

La tutela dei soci

Per i soci, lo statuto deve garantire i diritti fonda­mentali, quali l’ammissione, che può essere negata soltanto per incompati­bilità ideologica dimostrata. Devono essere garantiti la difesa ed il con­traddittorio nel caso di provvedimenti disciplinari e l’espulsione è ammis­sibile soltanto per gravi motivi.

La lesione da parte de­gli organi sindacali dei diritti dei lavoratori riconosciuti dallo statuto può essere fatta valere non sol­tanto presso collegi interni, appositamente costituiti, ma anche presso il giudice dello stato, il ricorso al quale è garantito dall’art. 24 cost.

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