Per lungo tempo la funzione di collocamento è stata una funzione pubblica. Infatti ai sensi della legge 264/1949 tale funzione era riservata agli organi dello Stato, che la realizzavano in regime di monopolio. La gestione pubblica di collocamento prevedeva l’obbligo all’iscrizione ad apposite liste presso gli uffici periferici del Ministero del Lavoro. Sia per chi fosse privo del lavoro e cercasse un’occupazione, sia per chi già fosse occupato ma aspirasse ad una nuova occupazione.

Il datore di lavoro che intendeva assumere uno o più lavoratori era tenuto a:

–          presentare richiesta di avviamento al lavoro agli uffici pubblici;

–          indicare solo il numero dei lavoratori da assumere e la qualifica che essi dovevano possedere (cosiddetta richiesta numerica);

–          presentare una richiesta che poteva essere nominativa solo quando si fosse trattato di assumere dipendenti di elevata professionalità;

–          assumere direttamente solo in casi eccezionali ( come l’assunzione del coniuge) con comunicazione agli uffici dopo l’avvenuta assunzione.

In linea di principio era quindi preclusa al datore di lavoro la scelta del lavoratore da assumere, che veniva invece individuato dagli uffici di collocamento sulla base di graduatorie.

Questo sistema di collocamento previsto dalla legge 264/49 voleva garantire l’imparziale distribuzione delle occasioni di lavoro tra quanti fossero in cerca di occupazione, ma ha finito con il non soddisfare le aspettative. Così negli anni ’80 il legislatore, per aiutare una più efficace politica dell’occupazione, ha previsto una radicale riforma del collocamento:

  1. in un primo momento è stato abolito l’obbligo della richiesta numerica consentendo che le assunzioni avvenissero sulla base di richieste nominative.
  2. Dopo è stato anche abolito l’obbligo della richiesta preventiva, sostituita dall’obbligo della comunicazione (prima successiva, poi contestuale e ora entro il giorno precedente all’avvenuta assunzione) ed è stata così generalizzata la possibilità dell’assunzione diretta.

Inoltre il legislatore ha volte modificato anche la struttura organizzativa preposta alla funzione di collocamento, per renderla idonea a realizzare politiche attive di promozione e sviluppo delle opportunità di lavoro. Così sono state attribuite direttamente alle Regioni e agli Enti locali quasi tutte le funzioni riguardanti il mercato del lavoro., mentre lo Stato si è riservato il ruolo generale di indirizzo, promozione e coordinamento. Alle Regioni è anche consentito prevedere che una quota delle assunzioni effettuate dai datori di lavoro sia riservata a particolari categorie di lavoratori a rischio di esclusione sociale.

Un’ulteriore evoluzione del sistema di collocamento è stato determinata dalla Corte di Giustizia dell’Unione Europea, quando ha ritenuto che il monopolio pubblico che caratterizzava il sistema di collocamento italiano, in contrasto con la disciplina comunitaria, in quanto realizzava un abuso di posizione dominante.

Così si è consentito anche ai privati di concorrere alla funzione di collocamento, con l’emanazione del D. Lgsl n. 276/2003. In questo contesto il legislatore ha previsto:

  1. che i privati in possesso di determinati requisiti possono costituire agenzie di lavoro, abilitate a svolgere attività di somministrazione del lavoro, intermediazione, ricerca e selezione del personale;
  2. che per lo svolgimento di tali attività opera un unico regime autorizzatorio, sotto alcune disposizioni che agevolano soggetti qualificati (ad esempio Università);
  3. tutele speciali per i lavoratori svantaggiati;
  4. forme di coordinamento tra gli operatori pubblici e privati e a tal fine ha istituito una borsa continua nazionale del lavoro per realizzare un sistema trasparente e aperto di incontro tra domanda e offerta di lavoro, alimentato da tutte le informazioni e i dati che gli stessi operatori pubblici e privati hanno l’obbligo di fornire. Tale borsa è liberamente accessibile da parte dei lavoratori e delle imprese che possono consultarla da qualsiasi punto della rete.

Restano comunque in vigore disposizioni speciali che regolano il collocamento di particolari categorie di lavoratori quali extracomunitari, disabili, italiani assunti o trasferiti all’estero. Così come restano in vigore disposizioni speciali per l’assunzione dei dipendenti pubblici per cui, in base a quanto sancito dall’art. 97 della Costituzione, l’assunzione nella Pubblica Amministrazione avviene mediante concorso, o solo nel caso di assunzioni per qualifiche, mediante l’avviamento degli iscritti nelle liste di collocamento.