Legge abolitiva del contenzioso amministrativo

Il nostro sistema di giustizia amministrativa è il risultato di successive stratificazioni attuate con una serie di leggi successive.

Prima dell’unità d’Italia in molti stati preunitari era vigente il sistema francese della giurisdizione duplice, secondo il quale la cognizione delle controversie fra cittadino e pubblica amministrazione era deferita a giudici speciali tratti dalla stessa organizzazione amministrativa.

Con la unificazione si affermò l’ideologia liberale della giurisdizione unica, secondo la quale, per tutte le controversie che potessero sorgere tra cittadino e pubblica amministrazione, unico giudice doveva essere il magistrato ordinario.

La legge 20 marzo 1865 detta “legge abolitiva del contenzioso amministrativo (l.a.c.)” abolì i preesistenti giudici speciali amministrativi ed in forza di tale legge tutte le controversie concernenti un diritto soggettivo, sia pubblico che privato, vennero devolute al giudice ordinario. Tuttavia la tutela delle posizioni che non assurgevano a diritto soggettivi perfetti (cioè gli interessi legittimi) venne affidata all’amministrazione stessa tramite ricorso gerarchico ad una autorità della stessa amministrazione.

Dal sistema monastico al sistema dualistico

La insoddisfazione per il sistema di giurisdizione unica ha indotto il legislatore ad orientarsi verso l’opposto sistema di giurisdizione duplice (ordinaria ed amministrativa).

Con la legge 21 marzo 1889 nr. 5992 detta “Legge Crispi” fu istituita la IV Sezione giurisdizionale del Consiglio di Stato con una competenza generale di legittimità per il sindacato degli atti amministrativi lesivi di interessi legittimi.

Nel 1907 fu aggiunta una quinta sezione, una sesta nel 1941 e recentemente, nel 1977 una sezione (consultiva) riservata agli atti normativi.

Il processo amministrativo innanzi al Consiglio di Stato risulta essenzialmente disciplinato dal t.u. 26 giugno 1924 nr. 1054 (t.u. C.S.).

Poiché per alcune materie era difficile discernere gli interessi legittimi dai diritti soggettivi, con il d.l. 30 dicembre 1923 nr. 840 è stata istituita, accanto alla giurisdizione generale di legittimità, una giurisdizione “esclusiva” del Consiglio di Stato per alcune materie indipendentemente dalla posizione giuridica fatta valere (c.d. sistema dei blocchi di materie) e cioè sia che la posizione giuridica abbia natura di interesse legittimo, sia che abbia natura di interesse soggettivo.

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