Come tutti i diritti penali evoluti, anche il diritto penale italiano è di tipo misto (del fatto e dell’autore): esso, infatti, pur restando fortemente ancorato al fatto come base imprescindibile di ogni conseguenza penale, al contempo, considera anche la personalità dell’autore, al fine di determinare il tipo e la qualità delle conseguenze penali applicabili. Mentre il fatto riguarda l’an della perseguibilità penale del soggetto, la personalità riguarda il quid e il quantum della sanzione.

Una responsabilità personalizzata comporta, almeno tendenzialmente:

  • il diritto del soggetto di rispondere delle proprie azioni sulla base della sua reale personalità.
  • il dovere dello Stato di predisporre i mezzi giuridici e scientifici, perché sia accertata, nei limiti del possibile, la reale personalità degli autori dei reati.
  • la scientificizzazione dell’indagine sulla personalità, poiché questa può avere una se pur relativa validità solo se effettuata dal perito oppure dal giudice su basi scientifiche.

Nel considerare il delinquente anche nella prospettiva personalistica, quindi, il nostro diritto penale, respinti i postulati estremi delle correnti criminalistiche radicali e aderendo alle posizioni compromissorie della Terza scuola, ha recepito il sistema dualistico del doppio binario. A tale sistema dualistico, comunque, è improntata anche la Costituzione:

  • respingendo il determinismo biologico e sociologico, essa resta fermamente ancorata al principio della responsabilità individuale, come risulta dall’art. 27, incentrato sul binomio responsabilità-pena, e dall’art. 25 co. 2, nel quale, parlandosi di punire, si dà per presupposta la responsabilità del soggetto.
  • consacrando il principio della responsabilità individuale, ne afferma al tempo stesso il carattere personale, con ciò disponendo che la responsabilità non costituisce un dato aprioristico, bensì un problema concreto, da esaminarsi in rapporto alle singole individualità.
  • ammettendo le misure di sicurezza (art. 25 co. 3), non può non aver accolto anche la categoria della pericolosità sociale, in quanto tali misure non possono non essere state assunte nel loro significato tradizionale di misure destinate ai soggetti socialmente pericolosi.
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