Il Codice abrogato distingueva una categoria particolare dei soggetti di diritto, quella dei commercianti, ovvero di coloro che esercitavano atti di commercio per professione abituale. Tale denominazione tuttavia non riguardava soltanto i commercianti, ma anche gli industriali, ai quali si era estesa per il fatto che anche l’attività industriale, considerata materia di commercio, era regolata da leggi commerciali. A questo problema di carattere terminologico se ne aggiungeva un altro: il sistema corporativo era incardinato sulla contrapposizione fra datori di lavoro e lavoratori, mentre il fenomeno dell’interventismo statale si riferiva agli imprenditori. Da qui si originava una assimilazione fra i concetti, in realtà non collimanti, di datore di lavoro e imprenditore.

Si creano dunque due principali distinzioni:

  • commerciante e non commerciante.
  • imprenditore e non imprenditore.

Tali distinzioni sono state, almeno in parte, sovrapposte dall’autorità amministrativa, con l’intento di stabilire in modo unitario i soggetti destinatari della disciplina del diritto commerciale.

Il nuovo Codice civile ha creato un sistema, basato sulla figura dell’imprenditore, distinguendo tra:

  • imprenditore, che tra le varie sottocategorie presenta:
    • imprenditore commerciale.
    • non imprenditore.
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