Con l’introduzione del Codice di Commercio buona parte degli istituti che avevano una regolazione solo sul piano civilistico ne trovarono una anche su quello commerciale, cosa che tuttavia provocava uno sdoppiamento di obbligazioni:

  • quelle nascenti da contratto civile, nella cui regolazione il legislatore si mostrava fortemente conservatore e guardingo.
  • quelle nascenti da contratto commerciale, nella cui regolazione, invece, il legislatore si mostrava progressista e favorevole alla facilitĂ  degli scambi.

Per buona parte degli istituti, quindi, vi era una forte antitesi tra ciò che era previsto, da un lato, dal codice civile e, dall’altro, dal codice di commercio.

 Un precisazione deve essere fatta relativamente alle fonti che il giudice doveva considerare in materia commerciale:

  • le leggi.
  • gli usi.
  • (in mancanza di entrambi) le leggi del Codice civile.

Va tuttavia sottolineato il fatto che il Codice di Commercio rappresentava un vero e proprio sistema a sé, motivo per cui al suo interno si poteva procedere, prima di ricorrere al diritto civile, all’analogia legis ed all’analogia iuris.

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